Part time "blindati" dal giudice

Sentenza dopo un ricorso: per cambiare serve il consenso



TRENTO. La sentenza sta facendo il giro d'Italia raccogliendo gli applausi in particolare dei lavoratori. La firma è quella del giudice del lavoro Roberto Beghini che dopo aver già preso posizione con un'ordinanza, ora replica in una sentenza un principio importante: non è possibile trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno senza il benestare del lavoratore interessato. E non è cosa da poco visto che in questo modo dichiara illegittimo - richiamandosi a direttive europee - quanto previsto da una legge firmata dall'ex ministro Brunetta.

Il lavoratore al centro della vicenda, è un dipendente del palazzo di giustizia di Trento che dopo 13 anni, nella primavera scorsa, si è visto modificare il suo orario di lavoro. Una modifica avvenuta in maniera unilaterale, senza che lui avesse dato il suo consenso e che era figlia di una legge della fine 2010, il cosiddetto «collegato lavoro».

Per il giudice del lavoro - che come detto si era espresso in maniera simile anche con un'ordinanza che riguardava un altro lavoratore - una decisione simile non poteva essere presa e per questo ha annullato il provvedimento del ministero della giustizia.

Secondo Beghini il fatto che il datore di lavoro pubblico possa trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro da part time a full time, è in «insanabile contrasto con una direttiva comunitaria perché discrimina il lavoratore part-time il quale, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro.

Non contribuisce certo allo sviluppo della possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, atteso che il lavoratore part time sarebbe soggetto al rischio di vedersi trasformare il rapporto in tempo pieno anche contro la propria volontà con evidente grave pregiudizio alle proprie esigenze personali e familiari. La norma nazionale infine contrasta con quella parte della direttiva che impone la presenza del consenso del lavoratore
in caso di trasformazione del rapporto».

E poi ancora il giudice sottolinea come «i poteri unilaterali del datore di lavoro rimangono circoscritti in ambiti ragionevoli, senza stravolgere l'orario di lavoro e quindi la vita delle persone». Un ragionamento e un richiamo a direttive comunitarie che ha portato il giudice del lavoro alla sentenza che prevede quindi l'annullamento del provvedimento del ministero e di fatto al ripristino del part time per il lavoratore che aveva richiesto il suo intervento.

La decisione, come detto, è stata accolta favorevolmente dal mondo dei lavoratori e sono in molti a sottolineare quello che il nocciolo della sentenza e quindi che è legittimo il rifiuto che può essere opposto dal lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro.













Scuola & Ricerca

In primo piano