Stop del Tar alla caccia d’appostamento 

Il ricorso degli ambientalisti finisce anche alla Corte Costituzione. I cacciatori annunciano battaglia legale


di Maddalena Di Tolla Deflorian


TRENTO. Per gli ambientalisti che hanno presentato ricorso al Tar (insieme al consigliere provinciale del Movimento 5 stelle Filippo Degasperi) è un parziale successo. Per l’associazione cacciatori trentini, che ha diramato ieri un comunicato molto critico, è addirittura un attacco all’autonomia venatoria trentina che finora avrebbe portato all’eccellenza della pratica di caccia nel nostro territorio. I fatti sono questi: quattro associazioni (Legambiente, Lipu, Wwf, Pan Epppa) hanno presentato ricorso al Tar contro la Provincia e nei confronti della principale associazione venatoria locale, per chiedere l’ annullamento previa sospensione dell’efficacia, delle norme tecniche sulla caccia, per cinque punti: caccia nei parchi, carnieri di caccia, caccia vagante e da appostamento fisso, durata periodi di caccia, orari di caccia.

Il problema è la delibera del Comitato faunistico provinciale del 23 aprile 2018, ovvero le prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia nella stagione 2018/2019. Il Tar ha dato ragione ai ricorrenti solo per un punto, ovvero per la questione che vede la norma nazionale sulla caccia imporre che in zona Alpi il cacciatore opti per la sola caccia vagante mentre i cacciatori trentini esercitano anche quella da appostamento fisso. Il Tar ha disposto la sospensiva della delibera. Con una sentenza separata farà richiesta alla Corte Costituzionale per una pronuncia di costituzionalità sulla norma di attuazione dello statuto di Autonomia, che ha cambiato le carte in tavola, permettendo in Regione la caccia congiuntamente in due modalità. Adesso Provincia o Associazione cacciatori hanno un breve lasso di tempo per impugnare la sospensiva al Consiglio di Stato. La pronuncia della Corte costituzionale invece potrebbe richiedere più tempo. Intanto secondo gli ambientalisti i cacciatori possano solo optare per la caccia vagante.

Il comunicato dell’associazione cacciatori rileva invece che sul punto della sospensiva «va ricordato che l’obbligo di scelta tra le varie forme di caccia introdotto dalla legge 157/1992 (legge nazionale - ndr) ha come finalità legare il cacciatore al territorio, stimolare gestione e tutela della fauna presente nella località in cui esercita l’attività venatoria: una simile finalità, in Provincia di Trento, è salvaguardata dal sistema riservistico, che ha perseguito tale finalità prima della legge nazionale, a un livello superiore a quello richiesto». Segue la frase: «La legge 157 per gli effetti della scelta delle forme di caccia non considera appostamenti fissi quelli realizzati per la caccia a ungulati e colombacci e appostamenti che non implicano l’impiego dei richiami vivi». I cacciatori annunciano battaglia legale.















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