Locali, chiusure anticipate a rischio di annullamento

Dopo la liberalizzazione in materia di commercio non ci sono più i presupposti normativi per le limitazioni. Il Comune corre ai ripari: ordinanze del sindaco


di Luca Marognoli


TRENTO. Dopo le “bastonate” degli ultimi mesi i locali della movida cittadina trovano un insperato sostegno nella legge della Provincia che ha liberalizzato gli orari e le aperture domenicali. I provvedimenti di riduzione di orario assunti dal Comune nei confronti degli esercizi pubblici si fondano, infatti, su una norma che non è più applicabile: possono perciò essere tutti annullati dalla Provincia, su eventuale iniziativa dei ricorrenti, come è avvenuto nel caso del Cafè de la paix.

Le misure di questo genere adottate dal competente servizio Sportello imprese e cittadini di Palazzo Thun sono state cinque, in parte anteriori alla riforma provinciale del commercio e in parte successivi. In ordine cronologico, i destinatari sono stati il bar Open di via Madonnina, a Povo (18 ottobre 2012, rinnovato dopo la liberalizzazione il 19 giugno 2013), il Just Cafè di via Malpaga (14 febbraio 2013, rinnovato il 12 settembre dello stesso anno), il Cafè de la paix (20 agosto 2013), il bar Dr.Jekyll & Mr.Hyde (7 agosto 2013) e infine il bar Cavour (7 ottobre scorso). Di questi provvedimenti ne restano però in essere soltanto tre, essendo venuto meno per annullamento quello del Cafè de la paix e per cambio di gestione (il 7 novembre scorso) quello del Just Cafè. Considerando il “precedente”, anche questi tre locali dunque potrebbero far valere le proprie ragioni invocando analoghe motivazioni: con tutta probabilità si vedrebbero dare ragione dalla Provincia e tornerebbero all’orario di chiusura originario.

Ma vediamo gli aspetti normativi che stanno alla base di questo “colpo di scena” frutto del pronunciamento di Piazza Dante. Secondo il Comune la nuova normativa (articolo 11 comma 2 della legge provinciale 9/2013 sul commercio), pur liberalizzando gli orari e “congelando” la precedente disciplina in materia, garantiva comunque alle amministrazioni locali di poter adottare “motivati” provvedimenti restrittivi, come limite ad eventuali abusi dei titolari delle attività economiche. La Provincia invece, in occasione del ricorso del Cafè de la paix e con una recente circolare, ha evidenziato che “eventuali provvedimenti limitativi delle amministrazioni non possono fondarsi sulla disciplina commerciale dei pubblici esercizi”, proprio a seguito della liberalizzazione degli orari. Di conseguenza i provvedimenti adottati dal Comune e tuttora in atto sono passibili di contestazione da parte degli interessati, in quanto fondati su una norma che la Provincia non considera più legittima per tale finalità.

Questo però non significa che Palazzo Thun sia privo di strumenti per intervenire nel caso in cui vi fosse bisogno, per rispondere alle esigenze della cittadinanza in materia di disturbo alla quiete pubblica. In una recente riunione alla presenza del segretario generale, del direttore generale e dell'Avvocatura si è deciso di compiere un approfondimento giuridico per capire se sia legittimo fondare eventuali futuri provvedimenti sull'art.54 del Tuel, il Testo unico degli enti locali nazionale, che disciplina le “attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”. La normativa afferma che “per motivi di sicurezza urbana”, il sindaco può “modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. Si tratta di capire se la tutela della quiete pubblica possa rientrare in quanto contemplato dal Testo unico. In ogni caso, non si potrà più fare riferimento a normative sul commercio. Se gli approfondimenti in corso avranno un riscontro positivo, spetterà al sindaco da ora in poi assumere ogni misura limitativa.













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