fauna selvatica

Orsi, il presidente del Tar: “Le ordinanze urgenti non possono diventare automatismi”

Rocco interviene per spiegare la sentenza che ha bocciato l’abbattimento previsto dalla Provincia



TRENTO. Abbattimenti degli orsi pericolosi, ordinanze urgenti dopo un’aggressione senza passare per il parere dell’Ispra. La previsione contenuta nelle nuove linee guida della Provincia di Trento è stata bocciata dai giudici del Tar che hanno accolto il ricorso presentato dal Wwf.

Ieri (30 settembre) la giunta provinciale ha annunciato che farà ricorso al consiglio di Stato perché ritiene l’abbattimento urgente un modo per tutelare la sicurezza pubblica. 

Oggi interviene il presidente del Tar, Fulvio Rocco, per chiarire il merito della sentenza: “Non ci può essere – spiega – un automatismo tra l’aggressione dell’orso e l’abbattimento”. Non si tratta – spiega Rocco – di “ripristinare l’obbligatorietà dell’acquisizione, in via generale, del parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (Ispra) per ogni ipotesi di prelievo, captivazione e abbattimento degli orsi”.

Ci sono infatti le ordinanze contingibili e urgenti che il Presidente della Provincia e i Sindaci emanano (ai  sensi dell’art. 52 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol) in materia di sicurezza pubblica e che per costante giurisprudenza del Tribunale sono “adottabili anche nelle ipotesi di improvviso pericolo determinato da un particolare comportamento pericoloso di un singolo animale e

che proprio per l’assoluta e del tutto indifferibile urgenza di provvedere all’evidenza non possono che essere

emanate prescindendo dal predetto parere dell’Ispra”.

Tale principio – ricorda il presidente Rocco – è stato affermato anche di recente dal Tribunale con la sentenza n. 55 del 2021,

riguardante la captivazione dell’orso M57, con la quale la legittimità del provvedimento contingibile e urgente è

stata ravvisata anche in presenza di un mero ordine orale dell’autorità a ciò competente. 

Con la sentenza di due giorni fa sulle linee guida della Provincia – prosegue il presidente del Tar – “è stata viceversa affermata l’illegittimità della generale tipizzazione dei presupposti per l’adozione di tali provvedimenti contingibili e urgenti, in quanto

concettualmente antitetica alla loro stessa natura assolutamente straordinaria e perciò eccedente dal normale esercizio delle funzioni amministrative laddove – per l’appunto – le linee anzidette introducono un automatismo di fatto tra aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza con ciò lasciare spazio alla necessaria valutazione, caso per caso, della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica”.













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