La banca risarcisce la sua correntista 

Un contratto per i derivati firmato «inconsapevolmente» chiuso con la transazione: l’istituto ha bonificato 30 mila euro



TRENTO. Per il mutuo si erano rivolti ad una cassa rurale e avevano chiesto 280 mila euro per poter eseguire una serie di lavori e ristrutturare una strutture ricettiva (un b&b con annesso centro benessere). Un mutuo a tasso variabile che poi viene trasformato in uno a tasso fisso. Ed è qui che la donna debitrice della banca per conto della sua società, mette la sua firma in calce ad un documento che la tormenterà per anni. E che le costerà caro, fino alla transazione. Firma infatti un nuovo contratto, lo Swap, cioè un serie di prodotti derivati ad alto rischio. In base alla ricostruzione che viene fatta, nei primi due anni i prodotti derivati fruttano alla signora qualche interesse, si parla di poche centinaia di euro, poi però crollano, e dal conto corrente della signora trimestralmente vengono prelevate mosse piuttosto importanti. «Parliamo di circa 2.200-2.500 euro trimestrali pari a circa 9.000- 10.000 annui - spiega Orazio Marchetti di Sos illeciti bancari cui la donna si è rivolta - poi siamo intervenuti noi e siamo riusciti a bloccare un contratto Interest Rate Swap, facendo restituire alla società correntista 30.000 euro, regolarmente bonificati a fine luglio e restano a carico della banca l’estinzione del contratto di copertura stimato al costo di 6.500 euro». La transazione, come viene specificato nel documento stesso, ha solo lo scopo di arrivare ad una bonaria conclusione della vicenda, ma ha permesso alla donna (e alla società) di tirare un sospiro di sollievo.

Sul caso era stata eseguita anche una perizia (di parte) che si concludeva sancendo che «il derivato in esame è nullo ab origine attesa la mancanza dei requisiti essenziali afferenti la capacità a contrarre dell’investitore. Inoltre la banca ha rappresentato all’investitore una realtà del tutto distorta e tendenziosa, antitetica a quella fattuale, violando così le norme richiamate nel presente elaborato peritale. La negoziazione ha avuto ad oggetto e negoziando uno strumento finanziario non adeguato al profilo dell’investitore, e non idoneo a perseguire le finalità di copertura indicate contrattualmente».

«La volontà di acquistare uno Swap o più in generale un derivato - spiega ancora Marchetti - può essere espressa correttamente solo se il risparmiatore sia stato previamente informato in modo appropriato e completo, poiché se non vi è adeguata informazione l’investitore non riceve informazioni sull’operazione e quindi assume i rischi che derivano dall’operazione in maniera del tutto inconsapevole».













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