la sentenza

Il Tar del Lazio boccia il ricorso, il bypass si può fare

Il sindacato Smb e 23 cittadini si erano appellati ai giudici amministrativi. Sulle criticità ambientali, l’iter del procedimento sarebbe stato «attento alle interferenze che l’opera può determinare»



ROMA. Il TAR del Lazio ha bocciato il ricorso con cui il Sindacato Sbm e 23 cittadini chiedevano di fermare i lavori della circonvallazione ferroviaria di Trento. 

Una doccia fredda per gli attivisti del no by-pass, ma che comunque avevano già annunciato che la sentenza non avrebbe condizionato la loro lotta contro il progetto, che quindi continuerà.

I giudici romani hanno ritenuto infondato il ricorso, nel quale residenti e proprietari degli edifici destinati all’abbattimento contestavano un danno nella fruizione degli spazi, oltre che un pericolo per la salute, per il passaggio sui terreni inquinati di Trento Nord. 

 

Il Tar del Lazio era stato chiamato in causa dopo che il Tar di Trento si era dichiarato incompatibile, in quanto il progetto della circonvallazione ferroviaria è finanziato nell'ambito del Pnrr e quindi gestito a livello nazionale.

Nel ricorso, presentato con gli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, si contestava ogni dettaglio dell'iter che ha portato all'approvazione del progetto di fattibilità. I principali nodi del ricorso riguardavano il parere del Consiglio dei lavori pubblici sul tracciato alternativo e la valutazione delle criticità ambientali.

Secondo il Tar, la mancata presentazione del parere numero 1 del Consiglio dei Lavori Pubblici (quello sul tracciato alternativo), non è stata ritenuta un vero e proprio diniego, perché era stato «espressamente richiamato le prescrizioni riportate nel parere numero 1/2021 precisando quelle da ottemperare prima di addivenire all'affidamento dell'opera, al fine da garantirne l'efficiente esecuzione».

E poi: la valutazione delle criticità ambientali sarebbe «sintomatico di una particolare attenzione prestata a tutte le implicazioni recate al progetto in questione e del rilievo primario accordato all'adozione di tutte le cautele necessarie che devono accompagnare lo sviluppo di iter progettuali cui è connaturata una spiccata complessità». In progetti di tale complessità, ha spiegato il Tar, «è giustificata la gestione "in progress"» dei dettagli progettuali.

Questa sentenza garantisce a Rfi e Italferr la serenità necessaria per procedere con i lavori nei cantieri, almeno per il momento. Ora bisognerà vedere se i ricorrenti decideranno di appellarsi al Consiglio di Stato. Ciò che è certo, è che questa vicenda appare tutt’altro che conslusa. 













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