Consenso «violato»: quando il medico non ha responsabilità

La tesi in Giurisprudenza di Paola Ghiraldini premiata dal Comitato etico per la sperimentazione con esseri viventi


di Martina Bridi


TRENTO. Con la tesi di laurea “Violazione del consenso informato e responsabilità penale del medico” Paola Ghiraldini, insieme a altri 6 laureati in Giurisprudenza, è stata premiata a fine 2013 dal Comitato etico per la sperimentazione con l'essere vivente per la sua tesi di laurea sui temi della Bioetica e del Biodiritto. Oltre a Paola i laureati premiati sono stati Linda Omobono, Matilde Pollio, Enrico De Beni, Federico Pomarolli, Roberta Bianca Scabelli ed Edda Mariaelisa Turla.

Quali questioni si è posta con il suo elaborato?

Dopo uno studio approfondito delle fonti normative, sia dell’ordinamento italiano che del diritto internazionale e comunitario, da cui è stato possibile ricavare l’auspicata operatività del principio del consenso informato, c’è da domandarsi nel concreto cosa comporti il consenso informato e, in secondo luogo, quali siano gli strumenti giuridici predisposti dall’ordinamento al fine di rendere effettiva l’operatività di tale regola.

A quali conclusioni è giunta?

In relazione al primo quesito va in primo luogo osservato come, dall’affermazione del principio consensualistico quale modello informante la relazione terapeutica, vada fatto discendere il diritto di ogni persona di rifiutare, in base a quelle che sono le proprie convinzioni etiche, religiose e morali, qualsiasi tipo di cura, con ciò dovendosi necessariamente intendere anche quelle cure che si profilino essere necessarie ai fini del mantenimento in vita del paziente.

In altre parole?

Ad un attento esame delle disposizioni normative rinvenibili in materia, nonché dei valori costituzionali in gioco in situazioni di questo tipo, non sembra possibile invocare alcun dovere del paziente di preservare la propria vita o, più in generale, la propria salute. Detto questo, c’è da chiedersi se possa dirsi soddisfatta l’esigenza di vedere accordata la giusta protezione ad un diritto che, alla stregua anche di quanto affermato dalla Corte costituzionale, pare porsi quale diritto fondamentale dell’individuo, risolventesi nel cosiddetto principio di autodeterminazione in campo terapeutico.

E per quanto riguarda le responsabilità del medico?

É stata analizzata una recente sentenza con la quale la Corte di cassazione ha preso posizione in merito alla rilevanza penale della condotta del medico il quale, pur avendo agito in assenza di consenso, abbia comunque comportato un miglioramento complessivo delle condizioni di salute del paziente. In relazione a tali ipotesi, la Corte si è espressa nel senso dell’irrilevanza penale, tanto sotto il profilo delle lesioni personali quanto sotto il profilo della violenza privata, della condotta del medico che abbia agito a prescindere dall’acquisizione del consenso. La rilevanza penale è da attribuirsi esclusivamente di fronte a un espresso ed esplicito dissenso.













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