Mutui, banca condannata per i ritardi

Aveva aspettato troppo a trasferire il credito a un altro istituto



TRENTO. Risarcito per il ritardo della banca nel trasferimento di un mutuo. Un consumatore trentino è stato risarcito con 5 mila euro dall'Arbitro bancario e finanziario. Il cliente della banca chiedeva di essere risarcito per il ritardo nella portabilità del mutuo. L'Arbitro gli a riconosciuto il 3% del capitale surrogato, circa 5.000 euro appunto. Il consumatore a seguito di ritardi nella portabilità del suo mutuo (la legge prevedeva massimo trenta giorni dalla richiesta, ora ridotto a dieci dall'articolo 27-quinquies del Decreto liberalizzazioni) sporgeva reclamo alla banca la quale respingeva la richiesta di risarcimento prevista per legge. Non soddisfatto, si rivolgeva al Crctcu che provvedeva ad inoltrare ricorso all'Arbitro.

Con lo scopo di velocizzare la procedura di portabilità l'art. 120-quater del Testo Unico Bancario, ripetiamo da poco modificato dal Decreto liberalizzazioni, stabilisce che «Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». «La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d'imputabilità soggettiva del dolo o della colpa», commenta Carlo Biasior, direttore del Crtcu.

«Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile - in ogni caso ed esclusivamente - alla banca cedente», questo è quanto afferma l'Abf nella pronuncia. «Quanto poi al danno risarcibile - continua l'Arbitro - il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall'effettivo danno sofferto da quest'ultimo, introducendo - di fatto - nell'ordinamento un caso di cosiddetto "danno putativo" di matrice anglosassone».

L'Arbitro Bancario e finanziario, che è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari nonché di servizi di pagamento. Le pronunce dell'Abf sono di accertamento e di condanna e opera come organismo "di secondo grado" dopo il preventivo reclamo all'intermediario.













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