Il Tar dice no alle slot machine

In attesa del merito, i giudici, mettono in primo piano l’interesse pubblico rispetto a quello economico


di Mara Deimichei


TRENTO. Fra i due interessi in gioco, ossia fra «quello privato-economico degli esercenti commerciali e quello pubblico del contenimento di un fenomeno sociale di evidente e conclamata gravità, appare assolutamente prevalente il secondo». A dirlo sono i giudice del Tar che hanno respinto le sospensive avanzate da Euromatic e Conficommercio contro la delibera del Comune di Moena che aveva definito i limiti nella collocazione di apparecchi da gioco. Un pronunciamento che sembra sostenere i provvedimenti dell’amministrazione comunale (e come quella di Moena di tante altre) ma per avere la parola finale bisogna aspettare il merito. Quella discussa giovedì in camera di consiglio, infatti, era la sospensiva chiesta dall’avvocato Michele Busetti. Avvocato che vede anche delle positività nella decisione dei giudici amministrativi. «La difesa del Comune eccepiva che Euromatic e Confcommercio fossero in difetto di legittimazione e di interesse - spiega - ma per i giudici del Tar così non è e questo, soprattutto per Confcommercio visti altri pronunciamenti a livello nazionale, è comunque un passo importante».

Ma veniamo all’ordinanza con la quale il collegio sottolinea «l’apprezzabile finalità (di un articolo della delibera in oggetto) di tutelare i soggetti psicologicamente più deboli ritenuti maggiormente vulnerabili per la giovane o avanzata età o perché bisognosi di cure o assistenza e per prevenire forme di gioco compulsivo che danno luogo a ludopatia». L’illegittimità costituzionale della norma provinciale che era stata evidenziata dalla difesa, per il Tar è infondata per il fatto che ricalca un’analoga disposizione della provincia di Bolzano che ha già superato positivamente il controllo della corte Costituzionale. Insomma sarebbe già stata verificata. Un altro punto che la difesa di Euromatic e Confcommercio saluta positivamente è quello in cui il Tar affronta l’aspetto della sostituzione degli apparecchi già esistenti. «Non sembra - scrivono i giudici amministrativi - che la legge e le delibere possano interpretarsi nel senso di estendere il divieto anche alla sostituzione degli apparecchi già esistenti e installati, anche se ciò dovesse avvenire con apparecchiature diverse e tecnologicamente avanzate».

In sede di udienza, poi, l’avvocato del Comune di Moena ha osservato che i divieti introdotti con le deliberazioni impugnate hanno carattere emergenziale di misure-tampone ma che l’Amministrazione intende, in un immediato futuro, predisporre atti di programmazione positiva dei siti dove potranno essere convenientemente localizzati gli apparecchi da gioco. Quindi dopo i divieti, anche i non divieti e delle indicazioni in positivo.

Alla luce di tutto questo, i giudici del Tar hanno ritenuto che il pregiudizio dei ricorrenti non sia grave ed irreparabile nè abbia, allo stato, il necessario carattere di attualità. Ed ecco perché è stata respinta la sospensiva. Ora bisognerà attendere la decisione che verrà presa nel merito.

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