Catasto, la sanzione arriva dopo 80 anni

Contribuente vince il ricorso alla commissione tributaria contro la «multa» per non aver accatastato due fabbricati



TRENTO. Dopo aver letto la prima volta la lettera del Catasto, è facile immaginare che l’abbia riletta non una ma più volte, pensando sempre di aver visto male, di esser stata tradita dagli occhi. Ma non era così. Gli uffici le chiedevano conto - e le chiedevano anche di pagare una sanzione - per il mancato accatastamento di due immobili. Fin qui nulla di strano. Sono cose che succedono, c’è chi si dimentica di farlo magari in occasione di una concessione o di un intervento di ristrutturazione, e ci sono gli uffici che controllano che tutto sia in regola. E se necessario, fanno partire le sanzioni. In questo caso, però, ci sarebbe stata una certa lentezza nelle verifiche visto che le sanzioni riguardavano mancati accatastamenti che dovevano essere fatti il primo entro il 31 gennaio del 1930 e l’altro entro lo stesso giorno del 1973. E la lettera alla contribuente è stata spedita nel maggio del 2011. Proprio così, la sanzione per il mancato accatastamento è arrivata con 81 e 38 anni di ritardo. La donna non ci ha pensato un attimo e ha presentato ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Trento chiedendo l’annullamento degli atti e anche la condanna del Catasto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. E se la commissione le ha dato ragione per il primo punto, non ha accolto il secondo ritenendo che la situazione non abbia provocato alcuna preoccupazione nella ricorrente.

Ma ecco cosa è successo. Alla contribuente arrivano dunque le due multe, ma lei presenta ricorso spiegando come non ci siano i presupposti per la sanzione perché non c’è alcun dovere di accatastamento visto che - nel suo caso - si tratta di due fabbricati rurali per i quali non era stata mai chiesta alcuna variazione d’uso o concessione o altra autorizzazione per la ristrutturazione. E ancora che si trattava di immobili senza servizi igienici, acqua corrente o energia elettrica. E che, sulla questione, era già intervenuta una sentenza in materia di Ici. Per la commissione tributaria, presieduta da Giuseppe De Benedetto, il ricorso è fondato e quindi effettivamente non c’è alcun presupposto per l’accatastamento. Ma nella sentenza (richiamata anche da Il Sole24ore.it) la commissione va oltre per spiegare perché non riconosce alcun risarcimento alla contribuente. Da una parte il giudice spiega che «l'attività dell'amministrazione è connotata da sciatteria e pressappochismo sia nella fase di interpretazione delle norme sia in quelle di applicazione della sanzione (si noti il ritardo con cui sarebbe stato accertato il preteso ritardo del mancato accatastamento che si afferma essersi originariamente consumato nel 1930!)» ma al tempo stesso «non vi è prova alcuna che la ricorrente abbia subito un danno per la necessità di evocare in giudizio l’ufficio impositore. La ricorrente ha infatti presentato di persona il ricorso e non si è presentata all’udienza di discussione». Insomma non sarebbe stata così preoccupata dalla situazione e quindi la commissione non le ha riconosciuto il risarcimento. (m.d.)

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