Sbloccato il fondo per ritardare le rate

Buone notizie per chi non riesce a fare fronte alle scadenze causa crisi: dal 27 aprile si può fare richiesta in banca



TRENTO. Buone notizie per coloro che hanno acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa e non riescono, per vari motivi, a pagare le rate alla scadenza prefissata. Nei giorni scorsi, infatti, è stato sbloccato il fondo per la sospensione delle rate e dal 27 aprile si potrà fare richiesta in banca. A darne notizia è stato il Centro Tutela Consumatori, che spiega in una nota i dettagli di un’opportunità che potrebbe ora essere sfruttata da molti, in un periodo di crisi economica molto difficile come quello che stiamo vivendo in questi lunghissimi mesi.

Il 12 aprile scorso, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 22 febbraio 2013, n.37) che riattiva il Fondo statale destinato a far fronte alla sospensione del pagamento delle rate di mutui prima casa, per soggetti in difficoltà economica.

Il Fondo. Ha una dotazione di circa 20 milioni di euro e si stima che possa essere utilizzato per aiutare circa 16 mila potenziali acquirenti, di cui alcuni anche in Trentino Alto Adige. «Si tratta di una misura di sostegno per tutte quelle famiglie che, per particolari situazioni chiaramente definite dal Regolamento, si trovino in difficoltà con il rimborso delle rate dei rispettivi mutui prima casa. Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”», viene detto dal Ctcu nella nota.

Chi può fare domanda. «Hanno diritto di beneficiare del sostegno coloro che hanno acceso un mutuo e si trovano in almeno una delle seguenti situazioni: «Cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) e stato di disoccupazione (non dovuto però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa); morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%. Le situazioni in questione - prosegue il Ctcu - devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al beneficio. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250 mila euro e in possesso di indicatore Isee (reddito annuo) non superiore a 30 mila euro.

La richiesta. Va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata, disponibile sia sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it)». La banca - una volta effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l’istanza a Consap, che dopo aver verificato i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo. Informazioni più dettagliate si possono trovare direttamente sul sito internet www.consap.it.













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