Slot, annullate le distanze: il Comune perde la partita

Accolti dal Tar i ricorsi di Euromatic e Confcommercio contro il regolamento che fissava un minimo di 500 metri: «Manca la mappa dei luoghi sensibili»


di Luca Marognoli


TRENTO. Addio distanze dai luoghi sensibili. Con una duplice sentenza a favore della società Euromatic e della Confcommercio del Trentino, il Tar fa ritornare la lotta per limitare la proliferazione delle slot machine nel capoluogo all’anno zero. Il tribunale amministrativo ha annullato, con provvedimento immediatamente esecutivo, il “cuore” del regolamento sui criteri di insediamento dei nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e dei cosiddetti “sistemi da gioco video lottery terminals”, approvato da Palazzo Thun il 9 maggio 2012. Si tratta dell’articolo 2 del documento (“limitazioni all’installazione”), che in sintonia con la normativa provinciale, aveva fissato in 500 metri (il minimo è 300) la distanza minima delle sale giochi dai luoghi sensibili, ossia scuole, centri per giovani e anziani e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Lo aveva fatto però - e qui sta il nocciolo della decisione del Tar - senza precisare quali fossero e dove fossero collocati con esattezza quei luoghi, di fatto impedendo un controllo sulla correttezza dell’individuazione da parte degli operatori economici e, soprattutto, la possibilità di calcolare il raggio minimo per chi fosse interessato ad installare nuove slot.

In altre parole, serviva una mappa dettagliata delle istituzioni da tutelare. La legge provinciale, scrive il collegio presieduto dal giudice Armando Pozzi, “ha deferito alle deliberazioni di natura regolamentare da adottarsi a cura delle amministrazioni comunali il precipuo compito di individuare in concreto ciascun luogo sensibile, precisando la sua ubicazione territoriale, in quale categoria rientra e dimostrando che si tratta di un’individuazione che risponde alle finalità perseguite” dalla legge provinciale. Il Comune di Trento, invece, “si è limitato a riprodurre il testo” della normativa e ha così “del tutto mancato di effettuare l’imprescindibile istruttoria specifica che le competeva, ossia l’individuazione precisa dei siti da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di nuovi apparecchi da gioco”. Tutto ciò “venendo meno al dovere di identificare i singoli siti ex ante e non nel corso dell’istruttoria delle future richieste di installazione”. Non solo: il Tar dà anche uno schiaffo simbolico al Comune di Trento rilevando che elenchi particolareggiati sono stati “correttamente effettuati da numerose amministrazioni che hanno dimensioni ben inferiori a quelle del capoluogo”.

Uno scivolone clamoroso, quindi, per l’amministrazione comunale, che rischia di innescare una “corsa alla slot” da parte degli operatori commerciali. «L’effetto immediato delle due sentenze - dice l’avvocato Michele Busetti, legale dei ricorrenti - è che le domande giacenti vanno accolte e da oggi potrebbero fioccarne in un numero illimitato. L’ostacolo della distanza non c’è più e se tra un mese dovesse essere adottato un nuovo regolamento non andrebbe ad incidere sulle domande accettate nelle more tra l’annullamento e quella data. I ricorsi per noi sono stati uno strumento di sopravvivenza di fronte ad una normativa che impedisce anche la cessione ad altri delle vecchie attività impattando sul loro valore economico. Il problema c’è, ma non si risolve attraverso l’abbattimento di un comparto che nel 2012 ha fruttato 14 miliardi di euro di raccolta erariale. Questo pronunciamento - auspica Busetti - potrebbe essere l’inizio di un dialogo che porti a quello che chiediamo da sempre: una pianificazione congiunta».

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