Metodo Stamina, respinto il reclamo

Sospiro di sollievo per Desireé che ha già fatto la prima infusione. Spera nella sperimentazione anche un malato di Parkinson



TRENTO. Reclamo rigettato. E la famiglia della piccola Desireé tira un sospiro di sollievo. Il tono della voce di papà Eros cambia: prima timoroso e poi felice. L’ultimo ostacolo è stato superato e ora possono guardare al futuro con maggior serenità. E con speranza. Sì perché il futuro di Desireé e quindi della sua famiglia è legato alla cura con le cellule staminali degli Ospedali Riuniti di Brescia e in questa intricata vicenda dove diritto e salute a volte sembrano fronteggiarsi, siamo arrivati alla parola fine. Respinto il reclamo dell’Avvocatura dello Stato, le cure con il metodo Stamina potranno essere continuate su quanti abbiamo iniziato in trattamento prima del 23 maggio scorso. Una data limite che viene fissata nel provvedimento e che «include» Desireé. «Il carotaggio sulla mamma - spiega Eros Larcher - era stato fatto l’8 aprile e la prima infusione è del 24 maggio. I tempi sono quindi rispettati». Per ora non si può ancora capire se questo primo ciclo di cure abbia portato dei benefici. «La bambina sta bene - spiega ancora il papà - dopo l’infusione ma ci vorranno anche un paio di settimane almeno per capirne gli effetti. E poi ci sarà il secondo ciclo. Lo sappiamo che quella di Desireé è una malattia, la Sma, che non si può curare ma visti i risultati che ci sono stati su altri bambini, queste cure potranno migliorare la qualità della vita della nostra Desireé. E questo non è poco».

A sperare per gli effetti della cura Stamina anche un sessantenne trentino che è ricorso anche lui alla via giudiziaria per vedersi riconosciuta la possibilità di seguire le cure di questa sperimentazione. Per lui era arrivato l’ok ma ora bisognerà verificare se ha iniziato le cure prima della data limite, ossia in 23 maggio .

Ma torniamo alla decisione dei giudici. Nel reclamo si obiettava che il giudice del merito non può sostituirsi al controllo di legittimità rimesso in sede accentrata alla Corte Costituzionale. Ma si legge «nella situazione attuale, la stessa rilevanza di questa questione è superata dalla storica esistenza del provvedimento qui impugnato, che realizza (appunto, in quanto fatto storico accertato) la ipotesi della condizione di legge: vi è infatti “un ordine della autorità giudiziaria”, e né il decreto legge né la legge di conversione consentono di limitare tale nozione ad un provvedimento valido e confermato nel successivo giudizio; perché invece l’effetto viene collegato semplicemente al conseguimento di una aspettativa qualificata da parte del ricorrente (come, del resto, nel caso di semplice dazione delle cellule da parte del donatore). Il decreto disponeva quale termine per la ricorrenza di tale condizione quella del suo vigore (25 marzo 2013), ma dopo le modifiche intervenute in sede di conversione tale termine non può che essere individuato nella entrata in vigore della relativa legge, del 23 maggio 2013; data successiva al provvedimento del giudice qui reclamato che è del 29 marzo 13». Conclusione? Reclamo respinto.©RIPRODUZIONE RISERVATA













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