Il Tar: «La pausa caffè? Non è decorosa»

I giudici respingono il ricorso contro un provvedimento disciplinare. «A inizio turno si presume si abbia fatto colazione»



TRENTO. «Il ritiro di acqua e caffè dal distributore automatico, non appare certo l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, indebitamente conculcato dall’amministrazione, ma solo un comportamento (forse diffuso) ma anche esso non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale, in base ai quali non sembra certo decoroso andare a prendere il caffè immediatamente all’inizio del turno, quando si presume che una persona già abbia fatto la colazione mattutina». La frase è dei giudici del Tar di Trento che sono stati chiamati a decidere su un ricorso, presentato dall’avvocato Nicola Canestrini, che chiedeva l’annullamento di un provvedimento disciplinare - un richiamo scritto - nei confronti di un agente. Ricorso che è stato respinto.

Ma cos’era successo? Di fatto l’agente non era stata trovata al suo posto da un collega che aveva aspettato il suo arrivo per 8 minuti. Nella relazione che poi è stata portata nella commissione interna che ha deciso sul provvedimento disciplinare, viene scritto che l’agente è arrivato ad aprire la porta indossando ancora gli abiti civili e tenendo in mano un bicchierino di caffè e una bottiglietta d’acqua, entrambi prelevati dal distributore automatico che si trova all’interno dell’edificio. L’agente si era difeso spiegando di essersi fermato solo per tre minuti e quindi di non aver abbandonato il posto di lavoro ma di essersi solo temporaneamente assentata per giustificato motivo. Ossia di aver fatto una serie di atti che rientrano nei suoi compiti in varie parti dell’edificio e, sulla strada di ritorno al suo posto di lavoro, senza «bivaccare» di aver prelevato acqua e caffè. Spiegava ancora di non aver indossato la divisa perché impossibilitata visto che la stanza dove c’era l’uniforme era occupata.

La spiegazioni evidentemente non sono state sufficienti per la commissione che alla fine ha deciso per la sanzione del richiamo scritto. Ed è così che si è arrivati davanti ai giudici del Tar che, come detto, hanno respinto il ricorso. E nello spiegare il perché del rigetto c’è la frase dove la pausa caffè all’inizio del turno viene definita come un comportamento «non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale e non decoroso». E riguardo alla mancanza della divisa: «Si tratta di mancanza oggettivamente incongrua e non conforme ai doveri di servizio di un appartenente alle forze di polizia, non giustificabile certo con prassi difformi, peraltro neppure adeguatamente dimostrate dall’interessata. E’, anzi, regola di diligenza e di corretto sentire il proprio ruolo presentarsi sul luogo di lavoro immediatamente pronti a svolgere, sin dal primo istante, le proprie incombenze attenendosi ai doveri anche formali ed esteriori che le caratterizzano».

Nel ricorso veniva anche «contestata» la composizione della commissione della quale aveva fatto parte anche in questore. Una «partecipazione» che per i giudici del Tar non ha in alcun modo nociuto al ricorrente. Alla luce di tutto questi i magistrati amministrativi hanno respinto il ricorso.

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