Guida senza patente, il giudice lo assolve

La sua difesa: «Mi era scappato il cane». La sentenza: «Poteva farlo per evitare che l’animale aggredisse qualcuno»


di Ettore Zini


TIONE. Rincorrere un cane scappato da casa, può giustificare la guida senza patente? Evidentemente sì, vista la sentenza emessa da un giudice della Sezione staccata del Tribunale di Tione. Per il magistrato, il ricorrente ha agito in stato di necessità. Quindi multe e sanzioni di polizia e carabinieri sono state stracciate e le spese di giudizio compensate. E’ accaduto in Giudicarie.

Un giovane del Bleggio, persona conosciuta alle forze dell’ordine, a cui era stata ritirata la patente (una denuncia per spaccio, gli aveva procurato come pena accessoria la sospensione del permesso di guida) si imbatte in una pattuglia di vigili, che gli contestano di non avere con sé il documento di guida.

Il Giudice di Pace dà ragione alle forze dell’ordine: sia alla pattuglia che gli ha elevato contravvenzione perché senza patente, sia ai carabinieri che nel frattempo hanno verbalizzato, che guidava nonostante la patente sospesa. Ma il Tribunale, a cui è ricorso in appello, ribalta la sentenza. E dà ragione al giovane.

«Il fatto in sé è senz’altro grave - scrive il Giudice nel dispositivo - perché è chiaro che con la patente sospesa non si può certo mettersi ugualmente alla guida di un veicolo. Ma il soggetto non era alla guida del mezzo per un motivo qualsiasi (turistici, di lavoro...). Dalle deposizioni dei verbalizzanti, è emerso che stava inseguendo il pastore tedesco che gli era appena scappato da casa». «E’ pacifico - scrive il giudice - che si era messo alla guida della propria auto al fine di riacciuffarlo, scongiurando il pericolo che il cane potesse aggredire qualcuno: aggressione che sarebbe stata particolarmente grave, atteso che si trattava non di un cane di piccola taglia, ma di un pastore tedesco». Secondo il magistrato giudicante l’imputato ha avuto «una reazione che qualunque persona assennata avrebbe adottato al suo posto», «l’unico modo per porre immediatamente fine ad una grave situazione di pericolo». Quindi, per questi motivi assolto. Fin qui la motivazione di accoglimento del ricorso.

Per maggiori ragguagli sulla vicenda è bene però fare un passo indietro.

Quando al giovane viene contestato il non possesso di patente, agli agenti aveva dichiarato di non essere lui alla guida del mezzo. I vigili lo avevano raggiunto nel piazzale di casa, dopo averlo incrociato alla guida di un’automobile. E i successivi controlli dei carabinieri di Comano Terme avevano appurato che la sua patente era stata sospesa. Sulla base di questi elementi il Giudice di Pace lo aveva condannato. A questo punto il colpo di scena. Il giovane non accetta il verdetto. E ricorre in appello al Tribunale ordinario, contro la sentenza di condanna «per sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale».

Il denunciato, difeso dall’avvocato Giuliano Valer, cambia strategia. Alla guida del veicolo - ammette - c’ero io. Stavo inseguendo il mio cane che mi era scappato. Il giudice, sa del cambio di versione, ma gli crede. Il fatto che non avesse con sé la patente, era cosa ovvia dice sostanzialmente il giudice: «Questo Tribunale ritiene che non possa essere trascurata l’ingiustizia, grave e manifesta, consistente nell’irrogazione amministrativa da parte della polizia locale delle Giudicarie per aver guidato un mezzo senza portare con sé la patente di guida, sol che si consideri che detta patente gli era stata pacificamente sospesa dal Commissario del Governo, sicché l’infrazione contestata non può certamente sussistere, rimanendo assorbita in quella più grave accertata dai carabinieri».

Per la seconda infrazione, come detto, secondo il giudice agiva in stato di necessità, per via del cane fuggito (di cui peraltro, è scritto in sentenza, «nulla di preciso è dato a sapere circa la sua proprietà e la circostanza della fuga»). Quindi l’appello andava accolto.

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