Gli interessi di un inabile? Ci pensa l’amministratore

Varato il protocollo d’intesa tra provincia e tribunale: per la nuova figura nascono sportello informativo e corsi di formazione a Palazzo di Giustizia


di Giuliano Lott


ROVERETO. Fino al 2004, la questione era regolata in modo molto più drastico dalla legge. Per chi non riusciva a provvedere a se steso erano previsti due istituti: l’interdizione e l’inabilitazione, due forme di tutela standard in cui la persona veniva spogliata della capacità di agire ii tutto (sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nel caso dell’interdizione) o in parte (della straordinaria amministrazione, con l’inabilitazione). Chi non era in grado di provvedere a sè, doveva farsi sostituire dal tutore o farsi assistere dal curatore. Da otto anni però la legge ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno e lo scorso 20 aprile la giunta provinciale ha stipulato un protocollo d’intesa con il tribunale roveretano per aprirvi un punto informativo. Ieri l’atto è stato suggellato dal presidente del tribunale Corrado Pascucci, assieme al presidente dell’Ordine degli avvocati di Rovereto Mauro Bondi e all’assessore provinciale alla sanità e ai servizi sociali Ugo Rossi.

Il protocollo d’intesa facilita sia il reperimento delle nuove figure (gli amministratori di sostegno, appunto) sul piano del volontariato e della cittadinanza attiva, nonchè la loro adeguata formazione.

L’aspetto più rilevante, è l’applicabilità dell’amministratore di sostegno a una vasta casistica che comprende spesso situazioni di inabilità temporanea (ad esempio, per malattia o un lungo percorso riabilitativo post operatorio), persino in previsione di una futura inabilità (ad esempio, nel caso di patologie inabilitanti degenerative, o un intervento chirurgico che contempla una lunga convalescenza). L’obiettivo è tutelare la persona, che è ora posta al centro delle attenzioni.

Il soggetto debole, in difficoltà, deve essere tutelato da possibili atti di prevaricazione, anche quando vengono da familiari (caso tutt’altro che raro, come sottolinea il giudice Pascucci).

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare dopo aver approfondito la singola situazione e gli specifici bisogni di tutela dell’assistito. Può essere assistito chiunque «per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Dunque anche anziani con autonomia fisica o cognitiva limitata, persone con disabilità fisica e cognitiva, con malattie degenerative o con problemi di dipendenza (da stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo patologico) o con disturbi psichiatrici. La richiesta di un’amministratore la potrà fare lo stesso interessato, il coniuge o convivente, i parenti entro il quarto grado, l’eventuale tutore o anche il pm o i servizi sociali e sanitari.

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