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Gli interessi di mora non fanno scattare l’usura

Importante sentenza del Tribunale di Trento che dà ragione alle banche stabilendo che le penali non debbano essere sommate ai tassi dei mutui



TRENTO. Tra Davide e Golia questa volta ha vinto Golia. Il Tribunale di Trento con una sentenza del giudice Renata Fermanelli ha stabilito che le banche possono sommare il tasso di interesse normale agli interessi di mora senza che si arrivi al tasso di usura. Si tratta di una sentenza molto attesa, e non solo in Trentino, perché fa chiarezza sui rapporti con le banche e sulle varie clausole contestate dai consumatori. Con la sentenza numero 51 del 2016 il Tribunale di Trento ha risolto in modo favorevole alla banca tre questioni che vengono molto spesso proposte nei giudizi aventi ad oggetto contratti bancari come quello di mutuo, ossia quella relativa alla penale di estinzione anticipata, alla polizza assicurativa e all'Indice sintetico di costo.

Il cliente lamentava, in primis, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e quindi usurari, fondando l’accusa sulla circostanza che la misura degli interessi corrispettivi debba essere sommata a quella degli interessi di mora.

Il Tribunale osserva come non possa essere trascurata la differenza di funzioni tra gli interessi corrispettivi, dovuti in favore dei creditori per la messa a disposizione di denaro in favore di un terzo, attesa la naturale redditività del denaro, ed interessi moratori, la cui funzione, ex art. 1224 c.c., è quella di risarcire il creditore per l'inadempimento rappresentato dal mancato puntuale pagamento secondo le pattuizioni intervenute tra le parti.

Da ciò consegue che gli interessi moratori non possono essere considerati automaticamente ai fini della determinazione del tasso soglia, poiché il pagamento degli stessi è solo eventuale e presuppone un andamento patologico del contratto. Le stesse considerazioni valgono anche per ciò che attiene l’accusa, peraltro espressa solo nella comparsa conclusionale, secondo cui il tasso soglia sarebbe superato anche per effetto del computo della penale pari all'1% in caso di estinzione anticipata del mutuo. Il giudice ha inoltre ribadito che la determinazione della misura del tasso soglia viene effettuata con decreto ministeriale che utilizza come base le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia e che nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio è espressamente stabilito che dal calcolo del tasso effettivo sono esclusi gli interessi di mora.

Il cliente ha, inoltre, dedotto che ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia, nel caso concreto, sarebbe necessario tener conto anche del costo della polizza assicurativa stipulata per ottenere il mutuo. Il Tribunale rileva che sin dalla comparsa di costituzione risposta, la banca ha affermato che la stipula della polizza assicurativa era stata una scelta del cliente e tale circostanza non è stata mai specificatamente contestata dal cliente e che la stipula della stessa non risulta essere inerente ad un interesse del creditore, trattandosi di mutuo garantito da ipoteca, bensì ad un interesse del debitore, che ha inteso annullare il rischio di sostenere le conseguenze incerte in caso di verificazione degli eventi oggetto di assicurazione.













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