Contesta la multa, ora la deve pagare 4 volte

Dura decisione del giudice di pace contro un automobilista che dovrà anche risarcire (con 500 euro) il danno d’immagine provocato al Comune di Trento



TRENTO. La multa l’aveva presa perché «immortalato» dagli agenti della polizia locale mentre viaggiava sulla Gardesana ad una velocità superiore ai 70 chilometri orari previsti in quel tratto. E avrebbe dovuto mettere mano al portafoglio per 159 euro e avrebbe dovuto dire addio a 3 punti della patente. L’automobilista ha presentato un argomentato ricorso al giudice di pace. Che, però, gli ha dato torto e ora dovrà pagare una sanzione da 639 euro oltre a 500 euro per il danno all’immagine che il suo ricorso avrebbe provocato al Comune di Trento.

Se questa è la conclusione della vicenda, vediamo come è iniziata. Siamo sulla Gardesana quando i vigili urbani immortalano un automobilista che viaggiava ad una velocità superiore ai 70 chilometri all’ora. E viene multato. L’uomo non è convinto di dover pagare la multa e fa ricorso al giudice di pace sostenendo delleirregolarità nell'accertamento come la mancata contestazione immediata della violazione, la mancata taratura dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità e ha messo il dubbio sia la corretta funzionalità dell'apparecchio che la regolarità dell'attività di controllo da parte degli agenti (mancanza della segnaletica di preavviso della postazione di controllo, veicolo non visibile senza colori di istituto). L'amministrazione comunale ha ribattuto punto per punto le argomentazione e il giudice ha accolto totalmente la tesi dell'amministrazione pubblica. La particolarità della sentenza è che il giudice nel caso di specie ha avuto la mano particolarmente pesante nei confronti del trasgressore applicando la sanzione massima prevista, ovvero 639 euro, quattro volte superiore rispetto alla sanzione contestata, che era in un primo momento di 159 euro più le spese. Inoltre ha condannato il ricorrente al risarcimento di 500 euro per il danno all'immagine del Comune.

In particolare il giudice di pace ha respinto il ricorso evidenziando la legittimità dell'accertamento e, entrando nel merito del contendere, ha ritenuto che il ricorrente ha contestato il verbale unicamente sulla base di “pretestuose” motivazioni formali relative, come detto, alla mancata contestazione immediata ed alla mancata verifica periodica della taratura della strumentazione utilizzata. Per quanto riguarda il risarcimento al Comune, il giudice ha ritenuto censurabile il comportamento processuale e le argomentazioni del ricorrente.

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