Caso Itap, De Godenz assolto I giudici: non c’è incompatibilità 

Corte dei Conti. Per la procura non poteva essere consigliere provinciale ed avere un ruolo nella società  di Pampeago: gli era stata chiesta la restituzione di quasi 600 mila euro. Forse ci sarà l’appello



Trento. «Deve essere assolto per mancanza di prova circa i fatti costitutivi della responsabilità amministrativa contestati». Una frase, scritta in calce alla sentenza della Corte dei Conti, che vale per Pietro De Godenz, consigliere provinciale dell’Upt, 598.990,02 euro. Tale era l’importo che, secondo l’accusa sostenuta dal procuratore generale Pozzato, il politico avrebbe dovuto restituire a Provincia e Regioni per indennità e rimborsi spese che non avrebbe dovuto percepire. Invece per i giudici non è stata dimostrata l’incompatibilità fra la funzione di consigliere provinciale di De Gondez e il suo ruolo all’interno della Itap, la società di incremento turistico dell’Alpe di Pampeago. Tutto finito? Non c’è la certezza perché c’è la possibilità che la procura contabile ricorra in appello.

L’accusa

L’ ipotesi di danno erariale, nei confronti di Provincia e Regione, riguardava le somme percepite dal consigliere dal 2013 al 2017 perché il suo ruolo della società era incompatibile con quello di consigliere. Lui si era difeso spiegando di aver rimesso tutte le deleghe, in seguito all’incarico provinciale. Non aveva infatti, ebbe modo di spiegare, alcun potere di firma. L’ipotesi di incompatibilità era maturata in seguito ad una segnalazione anonima.

I giudici

In sentenza si legge come «non risulta nel modo più assoluto che De Godenz abbia voluto celare al Consiglio provinciale le cariche, gli incarichi e le funzioni esercitate nella società ai fini della verifica di compatibilità». E ancora che dopo le dimissioni il consigliere nella Itap ricopriva un ruolo dotato «di un’ampia autonomia: il che non comporta assolutamente la sua coincidenza con quella di dirigente». Mansioni che, si legge ancora nella sentenza di assoluzione «si esplicano nell’ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti, oppure di quelle dell’imprenditore, ovvero, nel caso in esame, dal Consiglio di Amministrazione del quale il convenuto non faceva più parte dal 29 settembre 2014, data di accettazione formale delle sue dimissioni». Quindi per i giudici non c’è stata incompatibilità.













Scuola & Ricerca

In primo piano