Strada dissestata, il Comune paga i danni 

Cadendo una donna si era rotta una caviglia: l’ente pubblico è stato condannato a risarcirle 14.736 euro e le spese legali


di Luca Marsilli


ROVERETO. Il fatto è avvenuto nel luglio 2016 in uno dei Comuni della Vallagarina, ma la sentenza del giudice Fabio Peloso è destinata a fare scuola oltre che scalpore. Il Comune, dice il giudice, è “custode” delle strade di cui è proprietario e quindi risponde dei danni provocati a terzi dal “suo” bene a meno che non possa provare che l’incidente è avvenuto per cause completamente diverse, imprevedibili e inevitabili: quello che in giurisprudenza si chiama “caso fortuito”. Quindi se mentre si cammina su una strada comunale si viene colpiti da un fulmine, non si può chiederne conto all’ente pubblico. Ma se si inciampa su un manto stradale dissestato, la responsabilità di chi dovrebbe avere cura di mantenere la strada in condizioni di normale e sicura fruibilità, ci sono tutte.

Nel caso specifico una donna, uscita dalla propria abitazione, per raggiungere l’auto parcheggiata poco lontano doveva percorrere una strada secondaria comunale. Strada che dopo dei lavori, era stata riaperta malgrado non fosse stata ripavimentata per la parte danneggiata, e quindi risultava sconnessa e piena di ghiaia e ciottoli. La donna era scivolata rompendosi malamente una caviglia.

Per il giudice le cose da accertare sono solo gli elementi di fatto: che la caduta sia avvenuta in quel luogo; che la frattura sia conseguenza della caduta; che la strada sia di proprietà comunale. I soccorritori, chiamati a testimoniare, hanno confermato in tutto la ricostruzione della donna e nemmeno il Comune ha negato che la strada fosse sua. Più complicato quantificare il danno, ma da questo punto di vista è risultata decisiva la perizia medica che ha quantificato durata della malattia e danno permanente, sia pure limitato. L’obiezione sollevata dal Comune che la strada era in quelle condizioni da tempo e che la stessa donna, abitando lì, le conosceva benissimo, è solo parzialmente rilevante. Nel senso che può portare a concludere che in parte la donna sia corresponsabile dell’accaduto (con un po’ più di attenzione forse non sarebbe caduta, come non era mai caduta prima né sono caduti gli altri pedoni passati di lì) ma non fa venire meno il principio: con una strada regolarmente asfaltata e pulita, non sarebbe caduta di sicuro.

Considerando il danno complessivo quantificabile in 22.104 euro, il giudice Peloso ha quindi condannato il Comune a risarcirlo per due terzi: 14.736 euro. L’altro terzo va in conto alla sbadataggine della danneggiata. Interamente a carico dell’ente pubblico invece le spese di giudizio: altri 4. 835 euro.

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