“Rubare la legna del padre  non è un reato”

Trento. Era accusato di aver rubato una sessantina di metri cubi di legna (per un valore economico che si aggira fra i 3 e i 4 mila euro). Fin qui nulla di particolarmente strano ma la peculiarità di...



Trento. Era accusato di aver rubato una sessantina di metri cubi di legna (per un valore economico che si aggira fra i 3 e i 4 mila euro). Fin qui nulla di particolarmente strano ma la peculiarità di questa vicenda che è diventata un processo, è che a denunciare il furto e ad indicare il “colpevole” sono stati i genitori del “ladro”. Che però è stato prosciolto dal giudice. Sì perché il codice penale prevede delle particolari cause di non punibilità del furto (quando questo è stato commesso senza violenza sulle persone) per i famigliari stessi. È l’articolo 649 del codice penale quello che è stato sottolineato della difesa dell’indagato, articolo che prevede che una non punibilità nel caso in cui i furti siamo commessi da persone legate da un legame di parentela stretto con chi il furto lo ha subito. Una limitazione della punibilità che è stata evidenziata nella memoria difensiva dagli avvocati Dal Rì e Degaudenz che hanno sottolineato come questa scriminante trovi fondamento in ragione di carattere morale e sociale. Una limitazione per evitare che il sistema processuale ordinario intervenga a “gamba tesa” - come hanno evidenziato i legali - in un ambito famigliare.

Nel caso in specie il supposto ladro, fra l’altro, sosteneva che si era impossessato di quella legna ma perché apparteneva ad un confinante dei suoi genitori e aveva il benestare del proprietario per farlo.













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