La Corte di giustizia Ue contro la Coop trentina

I giudici di Bruxelles: «Computer in maxi sconto, ma poi il prodotto non era disponibile. E’ pratica commerciale sleale»



BRUXELLES. Una pratica commerciale «ingannevole» è tutto ciò che possa ingannare il consumatore medio e che lo induca a prendere decisioni commerciali che non avrebbe preso, incluso il semplice entrare in un negozio. È il principio che ha riaffermato la Corte di giustizia Ue. Un consumatore si era recato in un supermercato della catena Coop a Trento dopo aver ricevuto un volantino pubblicitario in cui venivano indicati una serie di prodotti in offerta tra cui un computer portatile, ma una volta giunto al supermercato ha scoperto che il prodotto non era disponibile.

Per Lussemburgo, a cui è stato chiesto dai giudici italiani di precisare il concetto di pratica commerciale ingannevole, ha sottolineato che «le pratiche commerciali ingannevoli costituiscono una categoria specifica delle pratiche commerciali sleali» e «devono necessariamente comportare l'elemento relativo all'idoneità della pratica a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

A sua volta, «la nozione di “decisione di natura commerciale” è definita in termini ampi e comprende quindi non soltanto la decisione di acquistare o meno un prodotto, ma anche quella che presenta un nesso diretto con quest'ultima, ossia la decisione di entrare nel negozio». Di conseguenza, per la Corte una pratica commerciale è ingannevole «qualora contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall'altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ossia qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto».













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