Colpi di frusta, risarcimenti sempre più difficili

Il decreto liberalizzazioni li consente solo con esami clinici però il giudice dice no alla retroattività del provvedimento


di Luca Marognoli


TRENTO. In pochi forse sapranno che il governo Monti, con il decreto “liberalizzazioni” (numero 27 del 2012), ha di fatto cancellato i risarcimenti per il “colpo di frusta”. L’obiettivo del legislatore era quello di porre un argine alle richieste, spesso non documentate (né documentabili), dei molti “furbetti” (500 mila i casi annui, 1.300 al giorno) che approfittavano del piccolo tamponamento per battere cassa negli uffici assicurativi. Oggi sono necessari esami approfonditi che attestino in maniera comprovata il danno per avere diritto a un indennizzo: il testo di legge precisa infatti che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Un giro di vite che, a distanza di un anno, sembra avere effettivamente posto fine al contenzioso generato da questi approfittatori. Tuttavia, secondo il parere dei consumatori, le assicurazioni ne avrebbero colto l’occasione per voltare completamente pagina, facendo “tabula rasa” anche dei casi risalenti a prima dell’entrata in vigore della normativa. Con il pretesto che le lesioni non sono state documentate e non sono in quanto tali rimborsabili. L’avvocato Paolo Mazzoni, assieme al collega Danilo Pezzi, è riuscito ad impedire che ciò accada, per lo meno a Trento, ottenendo per il proprio cliente vittima di un sinistro una somma di 6.384 euro a titolo di risarcimento, circa la metà della quale (3.079 euro) per il danno biologico e l’invalidità permanente del 2%. Il fatto, avvenuto a Lavis, in via Filos, risale al 23 giugno 2010, quasi due anni prima della nuova regolamentazione. Il conducente stava parcheggiando la propria Kia negli appositi spazi ed era stato urtato violentemente sulla fiancata destra da una Bmw. «Le compagnie assicurative - spiega Mazzoni - sostengono che nei colpi di frusta verificatisi in data anteriore al decreto il danno biologico non va pagato più perché non è strumentalmente accertabile. Ciò in virtù della modifica dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 2005) attuata, appunto, dal decreto numero 27 del 2012».

La materia si presta a difficoltà interpretative. «Si può ben capire - osserva il legale - che un colpo di frusta non potrà essere mai accertato, perché è per lo più sintomatico. Capisco le difficoltà economiche delle assicurazioni, ma questa legge va contro gli interessi del consumatore. Mentre prima, infatti, il danneggiato prendeva una somma che variava da 500 a 700 euro a punto a seconda dell'età, ora non ha diritto a nulla. Si tenga conto che se lo stesso danno è causato invece al di fuori dell'ambito automobilistico, la vittima ha diritto a ricevere il risarcimento anche senza accertamenti strumentali. É il caso di una persona che dà un pugno ad un’altra procurandole un colpo di frusta: quest’ultima ha diritto ad ottenere l'indennizzo che le spetta». Nel caso specifico, l’automobilista è “scampato” alle maglie (retroattive) del decreto: il giudice di pace Andreina Deretta Zanfei ha riconosciuto il danno biologico permanente senza pretendere gli accertamenti richiesti dalla nuova normativa.

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