«Covid, Trento  non può sostituirsi allo Stato»

Trento. «Non può la Provincia di Trento, alla luce di quanto finora chiarito sull’esigenza di unitaria e coordinata gestione dell’emergenza in atto, sostituirsi e sovrapporsi allo Stato, elidendo o...



Trento. «Non può la Provincia di Trento, alla luce di quanto finora chiarito sull’esigenza di unitaria e coordinata gestione dell’emergenza in atto, sostituirsi e sovrapporsi allo Stato, elidendo o derogando alle misure da questo disposte, sulla base di un’autonoma valutazione relativa alla pressione sul sistema ospedaliero registrata nel proprio territorio». E poi «l’ordinanza appare affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto, sproporzione, illogicità manifesta e violazione del principio di leale collaborazione. Diversamente da quanto rappresentato in più passaggi della parte motiva del provvedimento, l’andamento del contagio della provincia di Trento desta rilevante preoccupazione e potrebbe preludere, in senso diametralmente opposto a quanto rappresentato nell’ordinanza medesima, ad un’improvvisa e incontrollabile pressione sul sistema sanitario provinciale, con conseguente drammatiche». Queste parole sono estrapolate dal ricorso che era stato presentato dalla presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza numero 49 di Fugatti. Ricorso presentato al Tar per il quale era stata accolta la sospensive e ieri, in sede di decisione è stato dichiarato «improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse». Si perché nel frattempo le cose sono cambiate. L’ordinanza della Provincia era quella del 24 ottobre con cui - derogando a quanto previsto dal governo - Fugatti prevedeva l’apertura per bar, gelaterie e pasticcerie dalle 5 alle 20 e per tutte le altre attività di ristorazione era possibile l’esercizio dell’attività dalle 5 alle 22. Un orario prolungato rispetto a quanto era previsto a livello nazionale e da qui il ricorso. Motivato anche - si legge in sentenza - dalla «mancanza di una benché minima interlocuzione con lo Stato prodromica all’emanazione dell’ordinanza, e ciò in violazione del principio di leale collaborazione che deve improntare le relazioni tra lo Stato e la Provincia». Con l’ordinanza numero 52 c’è stato l’allineamento negli orari del Trentino al resto d’Italia e quindi il ricorso è improcedibile.













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