la sentenza

Biodistretto trentino, il Tar accoglie il ricorso per il referendum

Annullata in parte l’ordinanza della giunta provinciale trentina



TRENTO. Annullata,nella parte in cui è stata disposta la sospensione fino al 30 aprile 2021 della procedura relativa al referendum propositivo sul distretto biologico provinciale, l'ordinanza 63 in data 15 gennaio 2021 del presidente della Provincia Fugatti.

Annullamento che è l’effetto della decisione del Tar che hanno parzialmente accolto il ricorso che era stato presentato da Fabio Giuliani come rappresentante del comitato costituitosi per sostenere il referendum propositivo provinciale sul distretto biologico. Comitato che davati al Tar era sostenito anche da Slow Food Trentino Alto Adige.

Ma il Tar non ha accolto la richiesta fatta con il ricorso di ordinare al presidente della Provincia di convocare i comizi referendari entro la finestra temporale che si chiude il 31 maggio. Nella sentenza si evidenzia come “questo Tribunale, quale “giudice nell’amministrazione”, non può, sostituirsi al Presidente della Provincia nella valutazione allo stesso spettante ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 e ordinargli di convocare i comizi referendari entro la finestra temporale che si chiude alla data del 31 maggio 2021 (come richiesto dal ricorrente).

Spetta infatti al Presidente della Provincia (giova ribadirlo) non soltanto valutare se sia ancora possibile fissare la data del referendum entro il 31 maggio 2021, ma anche rinnovare la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una nuova ordinanza contingibile e urgente, all’esito di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi”.

In sentenza il tribunale amministrativo spiega come ora sia “obbligo del Presidente della Provincia di rinnovare la valutazione - di sua spettanza - relativa alla fissazione della data del referendum: tenendo conto dell’evoluzione del quadro epidemiologico (con particolare riferimento al territorio della Provincia di Trento), nonché del fatto che l’impugnata ordinanza, nelle more della pubblicazione della presente sentenza, ha comunque prodotto il proprio effetto sospensivo; nel rispetto non solo della legge provinciale n. 3/2013, ma anche dalle vigenti disposizioni nazionali, legislative ed amministrative, adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.













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