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Vaccino obbligatorio per i sanitari (compresi i volontari): ecco le nuove regole

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo anche per la dose di richiamo per diverse categorie. E dalla stessa data il Green pass perderà 3 mesi di validità: da 12 a 9 mesi



TRENTO. Dal 4 all’8 dicembre i centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l’obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini.

Con il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 sono state definite le prossime scadenze in materia di "obbligo vaccinale".

Inoltre , a decorrere dal 15 dicembre 2021 la certificazione verde Covid-19 che attesta l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario ha validità di 9 mesi anziché 12 come prevista da precedente normativa.

Ecco quindi le regole relative alla vaccinazione per l'ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale.

Professionisti sanitari. Dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l’esercizio della professione.

Operatori di interesse sanitario (Oss, Aso, massofisioterapisti) Dal 15 dicembre 2021, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Altri operatori Dal 15 dicembre 2021, tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale primario e successivo richiamo: nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari).













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