Espropri, in appello ottiene 468 euro di indennità in più 

La querelle giudiziaria. Promossa da Enrico Eccher di Dermulo contro la Provincia che gli aveva tolto del terreno per la ciclabile, dopo il passaggio in tribunale si è conclusa con un accordo 



Taio. Una maggiorazione di indennità di esproprio per 468 euro e 2.188,68 a titolo di rimborso parziale delle spese legali. Si è conclusa così, con una transazione, la querelle giudiziaria tra la Provincia e il signor Enrico Eccher di Dermulo, pendente avanti alla Corte di Appello per la determinazione dell’indennità espropriativa per il percorso ciclopedonale della Valle di Non - tratto Taio-Dermulo nel comune catastale di Dermulo.

Il primo ricorso

Tra i fondi da espropriare erano incluse anche le aree di proprietà di Eccher che ha fatto ricorso alla Commissione provinciale per le espropriazioni, per ottenere la rideterminazione dell’indennità di stima. Nell’aprile 2017 la Commissione ha confermato l’indennità di esproprio di 16.800 euro con ulteriori 1.697 per indennizzo particolare per aggravi conseguenti alle modifiche organizzative nelle modalità di coltivazione, per un totale di 18.497 euro.

La stima del Ctu

Insoddisfatto della stima, il proprietario aveva impugnato il provvedimento di esproprio definitivo avanti alla Corte D’Appello di Trento contestando la congruità dell’indennità e chiedendo una nuova quantificazione oltre ad interessi e rivalutazione. La Provincia ha resistito in giudizio e il Ctu nominato dal giudice ha confermato in 18.965,63 euro (importo di poco superiore a quanto già deliberato) l’indennità dovuta a Enrico Eccher. Ritenendo che la Corte d’Appello ben difficilmente in sede di decisione si discosterebbe dagli esiti della Ctu, e con tutta probabilità condannerebbe la Provincia al pagamento delle spese di causa, la giunta provinciale ha ravvisato l'opportunità di proporre alla controparte un accordo con il pagamento dell'importo determinato dal Ctu, riconoscendo parte delle spese legali sostenute da Eccher e così risparmiando gli onorari e le ulteriori spese della fase decisionale. Il ricorrente ha inizialmente dichiarato di non essere disponibile ad una transazione nei termini sopra formalizzati poi lo scorso luglio ha cambiato idea, accettando la transazione con gli importi sopraddetti. G.E.













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