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Fugatti, nuova ordinanza antiCovid: obbligo vaccinale per i vigili del fuoco permanenti, ma non per i volontari

Impianti di risalita, ecco le linee guida dalle capienze al Green Pass. Ristorazione all'aperto, basta un lato libero (anche il tetto)



TRENTO. La Provincia di Trento, con un’ordinanza firmata oggi (2 dicembre) dal governatore Fugatti e che resterà in vigore fino al 31 dicembre introduce dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale, previsto per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, anche per gli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia e al Corpo forestale. Obbligo – specifica l’ordinanza – che non si applica invece ai corpi volontari dei Vigili del fuoco, fermo restando l’obbligo di Green Pass per svolgere le loro attività.

L’ordinanza istituisce anche un elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il  rilascio delle certificazioni verdi e dà mandato all’Azienda sanitaria di effettuare attività di monitoraggio e vigilanza, anche mediante sopralluoghi sul campo, ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle procedure richieste per l'effettuazione dei testi antigenici rapidi in condizioni di sicurezza.

Novità anche per la ristorazione e somministrazione di pasti e bevande all'aperto: “Nell'ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all'aperto, svolti

da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici,  si chiarisce che per ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all'aperto, al fine di contrapporla a quella al chiuso, deve intendersi la ristorazione o la somministrazione di pasti e bevande svolta in una struttura anche con un solo lato libero (lato libero che può essere rappresentato anche dall'assenza del tetto): il lato libero può prevedere la presenza di balaustre, fioriere o barriere che non possono però avere un'altezza superiore a 90 cm”.

Relativamente alle Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona si

applica la disciplina prevista per i mezzi del settore di trasporto pubblico locale dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto, compresa la misura relativa al coefficiente di riempimento in base alla colorazione delle zone (in zona bianca, non superiore all'80% dei posti consentiti), nonché l’obbligo di Green Pass dal 6 dicembre.

Le linee guida per gli impianti di risalita prevedono che l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green Pass (esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute). Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione.

In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o dispositivi che conferiscono superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone.

Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. 

Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.

Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone.

Devono essere resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)

In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). - impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all'80% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all'80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.













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