il caso

Burocrazia troppo lenta il giudice gli ridà la patente

All’automobilista 74enne le tre sanzioni di 15 punti sono state contestate in una volta: la «somma» ha portato alla sospensione della licenza di guida



TRENTO. Aveva commesso tre contravvenzioni al codice della strada che - sommate - avevano portato alla decurtazione di 15 punti dalla patente. E alla contestuale sospensione della licenza di guida con obbligo di rifare l’esame. Ma, quella che il giudice di pace ha definito come “la scoordinata e comunque tardiva” comunicazione alla Motorizzazione civile nazionale, ha fatto riavere all’automobilista la sua patente. Nonostante le infrazioni le avesse effettivamente commesse. A firmare l’innovativa sentenza che accoglie il ricorso presentato dall’avvocato Michele Busetti, è Antonio Paolo Arman. Il suo ultimo atto prima di andare in pensione dopo aver ricoperto per lunghi anni il ruolo di giudice di pace a Trento.

Una sentenza che «tira le orecchie» alla pubblica amministrazione che non avrebbe comunicato in maniera celere le decurtazioni, sanzione dopo sanzione, ma che avrebbe un invio cumulativo, azzerando il credito dell’automobilista, un imprenditore di 74 anni. In pratica sono state inserite in questa sorta di anagrafe degli automobilisti - cui fa riferimento la Motorizzazione civile - «nello stesso giorno tre distinte comunicazioni due verbali del 2013 e uno del 2014». come si legge nella sentenza. «Tale ritardo - scrive ancora il giudice - è da ascriversi ad inerzia della pubblica amministrazione connessa al passaggio dell’attività di segnalazione dall’Aipa, fiduciaria del Comune di Trento a nuova società appaltatrice del servizio e individuata, anche se per il tenore letterale del comma 2 dell’articolo 126 bis, il codice della strada, dispone che a tale delicatissima funzione provveda direttamente l’organo da cui l’operatore dipende. Recita infatti la norma “…L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”. Le doglianze del ricorrente che si è visto impedito, per tali ritardi, nell’avvio di procedure di recupero di punti, vanno accolte, visto che la materia è disciplinata da circolari ministeriali che non consentono l’effettuazione di corsi di recupero senza l’avvenuta ablazione di punti». Insomma il fatto che le tre sanzioni siano state comunicate in un unico momento invece che una alla volta, come previsto, ha reso impossibile per l’automobilista fare quei corsi che gli avrebbero permesso di mantenere un numero di punti superiore a zero e quindi non perdere la licenza di guida.

Un ragionamento che ha portato infine il giudice ad accogliere il ricorso presentato dall’avvocato Busetti per conto dell’automobilista. Ricorso nel quale veniva chiesto di sospendere l’efficacia del provvedimento di avvio del procedimento di revisione della patente per azzeramento dei punti, con la conseguente autorizzazione all’automobilista di poter frequentare almeno il corso di recupero dei punti della patente.













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