Superbonus: proroga al 2023 e oltre, ma calano le aliquote
Ecco cosa cambia per il Superbonus 110 con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 tra nuovi limiti, beneficiari, requisiti e scadenze fino al 2025
Alla fine la proroga del Superbonus 110% è arrivata. Una buona notizia per contribuenti, professionisti e aziende del settore edilizio, che possono guardare a un orizzonte più ampio, ovvero il 2023 e anche oltre. Le scadenze, tuttavia, sono diverse a seconda della tipologia di intervento. Anzitutto, la legge di Bilancio ha prorogato fino al 2023 il Superbonus per i condomìni con aliquota al 110%. Successivamente l’aliquota andrà a diminuire progressivamente: sarà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. Per case unifamiliari e villette, invece, i termini sono estesi a tutto il 2022, purché almeno il 30% dei lavori sia realizzato entro il 30 giugno. Confermati anche tutti gli altri bonus edilizi: l’Ecobonus al 60%, mentre il Bonus facciate scende dal 90 al 60%.
Si ampliano gli interventi trainati
Da un punto di vista strutturale, la normativa mantiene l’impianto base. Si può accedere al Superbonus se i lavori comportano un upgrade della classe energetica di due livelli e se si effettua almeno un intervento tra quelli definiti trainanti: isolamento termico dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per riscaldamento e fornitura di acqua calda, lavori antisismici se la casa è nelle zone sismiche 1, 2, o 3. Si amplia il parco degli interventi trainati, che possono essere accorpati e beneficiare della detrazione totale. Tra questi sono stati inseriti i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione di impianti fotovoltaici.
Più semplice l’avvio dei lavori
Il Superbonus non brilla certo per accessibilità: molte pratiche sono rimaste ferme per mesi per piccole difformità catastali. Particolarmente apprezzate quindi le semplificazioni introdotte. D’ora in avanti non servirà la Scia, ma sarà sufficiente presentare una Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori, per la quale – ulteriore novità – è stato introdotto un modulo unico e valido in tutta Italia. Un'ulteriore semplificazione riguarda le eventuali violazioni. In caso di errori formali, “che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo”, non è prevista la decadenza delle agevolazioni fiscali.
Cessione del credito, nuovi vincoli
Ultima novità che più che altro suona come una restrizione: dal 7 febbraio 2022 la cessione del credito viene limitata a un solo passaggio per il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate. Significa che si potrà cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), dopodiché il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario. Secondo la nuova regola, il beneficiario della detrazione può cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta. Inoltre, i fornitori che praticano lo sconto in fattura possono recuperarlo sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo.