il caso

Primiero, il turista «silenzia» la pista da go kart

Il Tar «congela» gli atti del comune di Primiero e della Provincia che autorizzavano l’attività su ghiaccio a Siror



TRENTO. In Primiero ha una casa nella quale passa alcuni periodi di vacanza. Una casa che confina - in località Prà delle Nasse (il comune catastale è quello di Siror) - con una pista da go kart su ghiaccio. Molto rumorosa a suo dire. Tanto da spingere il turista a presentare ricorso al Tar. Che non gli ha dato ancora nè ragione nè torto ma intanto ha accolto la richiesta di sospensiva che aveva avanzato facendo quindi perdere di efficacia (temporaneamente e a partire dal primo marzo) ad un provvedimento del comune di Primiero San Martino di Castrozza e ad uno della Provincia.

I provvedimenti che saranno congelati dalla sospensiva sono il «nulla osta per inquinamento acustico, autorizzazione per manifestazioni su pista ghiacciata con utilizzo di kart» che è stato rilasciato dall’amministrazione comunale a fine novembre dello scorso anno e l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia a metà dicembre per «intrattenimenti con kart su pista ghiacciata, tutti i giorni fino al primo aprile 2017 dalle 9.30 alle 23».

Nel suo ricorso, il turista spiega di essere proprietario di un immobile che confina con la pista da go kart e si lamenta del fatto che «dal dicembre 2013, nelle stagioni invernali, per un periodo di quattro mesi, all’incirca dal 1 dicembre al 31 marzo, l’area è interessata da un intrattenimento pubblico essendo destinata a pista per go kart su ghiaccio e ciò gli arreca disturbo per le emissioni/immissioni di rumore che provengono dalla stessa pista di ghiaccio» scrivono nell’ordinanza di giudici amministrativi. E questo, secondo il ricorrente «anche avuto riguardo alla fascia temporale prevista per l’intrattenimento, supera i limiti di legge e la normale soglia di tollerabilità».

Nel corso dell’ultima udienza il difensore della società che gestisce la pista ha fatto presente che l’attività sportiva cesserà, come negli anni precedenti, anche prima del termine (durerà quindi meno di 4 mesi) indicato negli impugnati provvedimenti. «Il Collegio ritiene, ad una prima sommaria delibazione tipica di questa fase e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, nel merito e sulle spese di giudizio - si legge nell’ordinanza - che il ricorso appaia assistito da sufficiente fumus boni iuris, con particolare riferimento all’estensione della fascia oraria (9.30/23) e ai valori acustici autorizzati, tali da comportare al ricorrente un danno apprezzabile nella sede cautelare». E quindi il nulla osta e l’autorizzazione vedranno sospesa la loro efficacia dal primo marzo.













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