Grisenti, le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha depositato le ragioni della condanna (e anche del rinvio per altri reati) a carico dell’ex presidente dell’A22. E lui: "Non posso che esprimere grande soddisfazione"



TRENTO. Sono state depositate dalla Suprema Corte di Cassazione le motivazioni della sentenza contro Silvano Grisenti per le vicende relative al suo ruolo di presidente della A22. "Egli ottenne fraudolentemente il rimborso di spese conviviali sotto il pretesto che esse fossero inquadrabili in spese di rappresentanza”, si legge nel dispositivo che ha condannato Grisenti in maniera definitiva per truffa aggravata. Grisenti era stato condannato definitivamente anche per la corruzione impropria, mentre per la corruzione e la concussione la Cassazione ha rinviato a un nuovo processo, che si celebrerà fra qualche mese a Bolzano.

Silvano Grisenti, letta la sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato quella della Corte d’Appello di Trento, "non può che esprimere grande soddisfazione", viene detto in una nota. "Questa sentenza, che ha accolto in gran parte i motivi di appello proposti avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Trento, apre la strada ad una decisione favorevole della Corte d’Appello di Bolzano, che dovrà decidere, in sede di rinvio, sui principi enunciati dalla Cassazione. La Corte di Cassazione ha innanzi tutto annullato l'unica condanna originariamente disposta dal Gup di Trento (ed in seguito confermata dalla Corte d’Appello) per il reato di corruzione impropria, reato che era stato ravvisato nelle sponsorizzazioni offerte dall’impresa Collini alla Associazione pattinatori di Trento e dall’impresa Oberosler alla Società pallamano di Mezzocorona. Su questo punto la Cassazione ha infatti precisato che si trattava di ipotesi non prevista dalle legge come reato.

Anche con riferimento alle ulteriori accuse di corruzione, per le quali c’era stata assoluzione da parte del Gup di Trento, la Cassazione ha annullato il giudizio di condanna al quale era giunta la Corte di Appello, sottolineando positivamente la motivazione di assoluzione del primo giudice, qualificata come “diffusa e ricca di riferimenti alla natura dell’appalto e agli adempimenti ad esso connessi”, e criticando invece quella d’appello, che qualifica come “illegittima” per non aver saputo indicare argomenti dirimenti atti a confutare convincentemente la prima sentenza assolutoria.

Ed anche con riguardo alla accusa di tentata concussione la Corte di Cassazione critica la motivazione della Corte d’Appello di Trento, in quanto non ha saputo chiarire se Silvano Grisenti perseguisse interessi propri o, come è evidente, interessi della Società Autostrada del Brennero. In questo secondo caso la condotta di Silvano Grisenti non sarebbe illecita e, come già era stato disposto dal Gup di Trento, lo stesso dovrà essere assolto.
Rimane il solo accertamento di responsabilità per tre pranzi di lavoro offerti da Silvano Grisenti a esponenti politici. Silvano Grisenti ribadisce che gli stessi sono stati offerti nell'ambito di attività svolta per la Società Autostrada del Brennero all’interno di una politica di lobbies diretta a ottenere il rinnovo della concessione per A22 e per conservare un numero di Consiglieri di amministrazione sufficienti a rappresentare nel CdA tutti i territori interessati alla rete autostradale. Si tratta del solo aspetto in relazione al quale ha trovato conferma il giudizio di condanna formulato dalla Corte di Appello di Trento, ma in relazione al quale la decisione risulta in contrasto con principi più volte affermati dalla Corte di giustizia europea. Se sarà confermata anche dalla Corte di Appello di Bolzano, la questione dovrà quindi essere sottoposta ad un nuovo vaglio giudiziale in sede europea.
Va infine rimarcato come la Cassazione sottolinei che, all’annullamento della sentenza, consegue anche l’annullamento della pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici. In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione restituisce all’immagine di Silvano Grisenti l’onore di aver agito per anni con correttezza nell’interesse esclusivo della Società Autobrennero e della Comunità trentina".













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