Il caso

Bocciato dai professori viene promosso dai giudici

I genitori dello studente avevano presentato ricorso contro la scuola e il Tar lo ha accolto: pochi voti e non è stata valutata l’ipotesi dei debiti



TRENTO. Bocciato una volta, è stato bocciato anche l’anno successivo. Ma sono intervenuti i giudici del Tar che hanno deciso che quel ragazzo deve essere ammesso alla seconda classe dell’istituto tecnico.A presentare ricorso contro la bocciatura, i genitori dello studente che alla fine,  hanno ottenuto quello che volevano, ossia hanno visto annullare la bocciatura.

I motivi del ricorso erano duplici. Da una parte la famiglia sosteneva che non c’era stato, da parte del consiglio di classe, nessun «avvertimento» in merito all’esito finale negativo, insomma, alla bocciatura. Un aspetto, questo, che stato considerato infondato dai giudici perché «la valutazione della di legittimità del giudizio scolastico di non ammissione prescinde dal livello delle comunicazioni intrattenute dalla scuola con la famiglia, dovendo piuttosto basarsi sugli elementi rivelativi assunti dal consiglio di classe - al termine dell’anno scolastico - in ordine alla presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno».

Sottolineando come un invito al colloquio era stato comunque formulato dall’istituto. Ha meritato accoglimento invece l’annotazione relativa ai voti del ragazzo che era stato bocciato in virtù di quattro insufficienze, una con un voto pari a 4. I giudici si sono quindi occupati sia del procedimento che ha portato a queste valutazione ma anche della pagella nel suo totale che - come sottolineato nel ricorso presentato dai genitori - arrivava comunque ad una media matematica superiore al sei, al sufficiente.

Per i giudici del Tar importante è stato il fatto che in una materia ci fosse una sola insufficienza certificata mentre di altre prove orali e scritte non risultavano valutazioni. E che nelle altre materie il voto generale era prossimo alla sufficienza. «La difesa dell’amministrazione (chiamati in giudizio erano la scuola e la Provincia, ndr) ha controdedotto - si legge in sentenza - in termini generici facendo riferimento a (non meglio precisate) diverse od ulteriori assegnazioni di voti negativi, asseritamente inseriti nel registro elettronico, di cui tuttavia non viene prodotto alcun principio di prova, oppure pretesamente ricavabili dalla disamina di “alcuni degli elaborati”, senza ulteriore specificazione. Orbene: premesso che i voti conseguiti nel corso dell’anno scolastico costituiscono pur sempre un necessario parametro per la definitiva valutazione dello studente, deve altresì rilevarsi che l’osservanza dei criteri di imparzialità e trasparenza dell’operato amministrativo - cui neppure l’autorità scolastica si sottrae nell’esercizio della propria discrezionalità didattica - esige la necessità di una coerente rispondenza fra l’assegnazione dei voti ed il giudizio finale nel caso di bocciatura».

Per il Tar l’amministrazione non ha portato la «giustificazione» dell’abbassamento della media dei voti che ha portato alla completa insufficienza ben tre materie. Questo - viene sottolineato - a fronte di una media generale sufficiente.E non avrebbe neppure tenuto conto della possibilità di ammettere lo studente alla classe superiore con i debiti formativi considerato che lo stesso aveva delle buone valutazioni nelle materie specifiche dell’indirizzo scolastico. Da qui la decisione di annullare la bocciatura e di inserire - con sentenza - lo studente alla seconda classe dell’istituto superiore.

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