Cancello “vietato”, la sentenza è definitiva 

Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, l’opera non si poteva realizzare perché pericolosa



ROVERETO . Da anni cercavano di ottenere dal Comune il permesso di realizzare un cancello di accesso per la principale strada di accesso alla loro casa. Ma il Comune aveva respinto la domanda, motivandola con un fatto oggettivo: la strada si affaccia in prossimità di una curva sulla provinciale 2, ovvero su una strada trafficata, a Noriglio in località Masi Marogne. Il cancello si sarebbe venuto cioè a trovare a circa un metro e mezzo dal confine tra la proprietà privata e la strada, in violazione delle fasce di rispetto previste dalle normative, e inoltre anche delle norme per la costruzione di passi carrabili definite dal codice della strada. Ma la coppia aveva impugnato il diniego, innanzi tutto davanti al Tar di Trento. I giudici avevano però respinto già nel 2011 il ricorso della coppia di Noriglio, evidenziandone l’inammissibilità e anche l’infondatezza: le ragioni esposte dal Comune erano sufficienti per tagliare le gambe al ricorso della coppia, e nel merito era emersi che il nuovo cancello scorrevole, arretrato dai 4 ai cinque metri e mezzo rispetto al confine di proprietà, era ortogonale rispetto alla direttrice della strada provinciale. L’area ricadeva comunque nella fascia di rispetto stradale della viabilità provinciale, aveva osservato il Tar, e l’indispensabilità del cancello - un requisito fondamentale per poter accedere alle deroghe previste dalla legge - non era in ogni caso stata dimostrata. Il Tar fu di tale risolutezza nel rigettare ul ricorso da addebitare alla coppia ricorrente le spese di giudizio sostenute dal Comune. Ma la coppia non si è arresa e si è rivolta al Consiglio di Stato, forse supponendo di godere di una tutela maggiore. Invece la sezione Sesta del Consiglio di Stato che ha preso un esame la vicenda ha regalato alla coppia un’ulteriore dispiacere, bocciandone le richieste in via definitiva e condannandola a liquidare all’amministrazione comunale altri tremila euro di spese legali, più altre eventuali spese accessorie. Oltre a confermare la valutazione dei giudici del Tar di Trento, la sezione Sesta del Consiglio di Stato rileva nel ricorso un ulteriore motivo di infondatezza, ovvero la corretta ricostruzione della vicenda eseguita dal Tar, sia nella situazione di fatto, sia nella disciplina legislativa applicabile a questa fattispecie. Si chiude così- nel peggiore dei modi per la coppia di Noriglio, che oltre a perdere sono costretti a risarcire al Comune le spese legali - come vuole il cosiddetto “criterio di soccombenza” - una vicenda giudiziaria che si era trascinata per almeno otto anni.













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