Trasporti, il Tar cambia la ditta

A Lavis la Cta vince il ricorso per un tratto di via Clinga: i mezzi del concorrente non ci possono passare



LAVIS. Per gli utenti non è ancora cambiato nulla visto che l’amministrazione sta aspettando la motivazione delle sentenza (questione di giorni ormai), ma la novità c’è: il Tar ha accolto il ricorso che era stato presentato da Cta (Consorzio trentino autonoleggiatori) contro l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico intracomunale dal primo dell’anno al 31 dicembre del 2013. La Cta era arrivata seconda, ma i giudici amministrativi - accogliendo il ricorso - ne ordinano il subentro nel contratto. E tutto questo per un pezzetto di strada.

La Cta nel suo ricorso poneva l’accento su due aspetti: da una parte l’altra ditta, alla scadenza del termine per la formulazione dell’offerta, non aveva la disponibilità di uno dei due automezzi. E il mezzo, per le sue dimensioni e il suo peso, non sarebbe stato idoneo a svolgere il servizio non potendo percorrere via Cinga (a Pressano) e Maso Spon.

I giudici del Tar fanno alcune precisazioni. Riguardo all’automezzo, per loro fa fede la promessa di vendita e quindi la ditta era nelle condizione di avere il parco automezzi in regola. Risulta invece fondata per il Tar la censura secondo la quale «l’automezzo di più grandi dimensioni offerto dal controinteressato era inidoneo allo svolgimento del servizio, non potendo percorrere tutta la rete viaria sulla quale si sarebbe dovuto svolgere il trasporto pubblico locale». In particolare si tratta di un tratto di via Clinga, che ha una limitazione di percorribilità ai mezzi di peso superiore alle 5 tonnellate. Peso che il mezzo in questione supera. In udienza, è stata presentata anche una documentazione fotografica che secondo i giudici palesa il fatto che «l’automezzo sarebbe costretto a fare una manovra di inversione di marcia in corrispondenza di un’area privata, il cui accesso sarebbe precluso e, soprattutto, questa manovra sarebbe suscettibile di creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale». Da questo, l’accoglimento del ricorso con la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro della Cta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA













Scuola & Ricerca

In primo piano