Protezione civile, il codice ora pensa anche agli animali 

La norma approvata il 2 gennaio prevede il soccorso anche dei quattro zampe All’importante conquista hanno contribuito molte associazioni animaliste


di Ivana Sandri


TRENTO. La protezione civile ha dimostrato negli anni di essere un'eccellenza italiana. Con il DL 2 gennaio 2018 n. 224, è stato aggiunto un ulteriore tassello, per rendere gli interventi sempre più efficaci: grazie all'impulso dato dalle maggiori associazioni protezioniste e alla crescente sensibilità di chi decide, gli animali vengono ora citati fra i soggetti cui rivolgere le attività di soccorso e assistenza in caso di calamità naturali. La norma viene quindi a mettere ordine nelle mansioni di soccorso agli animali di cui già si facevano carico in maniera volontaria le associazioni. Il passo successivo sarà realizzare un sistema che permetta di indirizzare e ottimizzare risorse e competenze in parte disperse per mancanza di coordinamento e di un protocollo di intervento.

Per Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lndc, Leidaa, Oipa, che hanno collaborato per raggiungere l’ importante risultato, «il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse popolazioni richiedono». Un passo necessario, perché da sempre sono le prime a farsi carico delle richieste di aiuto per le vittime animali, seppellite sotto le macerie, ferite, smarrite, o rimaste senza cibo e acqua. Richieste che spesso provengono dagli stessi proprietari: nel momento in cui si perde tutto il valore affettivo e sociale degli animali familiari è ormai noto, mentre la loro perdita comporta ulteriore dolore e smarrimento. Degli animali si occupano in particolare l'art. 1 secondo cui la funzione di protezione civile è costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e dall'art. 2 comma 6, per la gestione dell'emergenza nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite e agli animali.















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