GIUSTIZIA

Cade dalla seggiovia fa causa alla società: soddisfatta a metà

Secondo il tribunale parte della responsabilità per l’infortunio deve essere attribuita anche alla sciatrice



TRENTO. Il gestore dell’area sciabile è responsabile dei danni subiti da una sciatrice durante la salita sulla seggiovia. Ma la stessa sciatrice concorre nel «danno» se viene dimostrato che ha sbagliato nel valutare i tempi necessari per «l’imbarco». Così ha deciso il tribunale civile di Trento chiamato a decidere su un ricorso presentato da una donna da una donna contro la società «Cima Uomo». I fatti risalgono al 2011 quando la donna, mentre si stava piegando per sedersi sul seggiolino della seggiovia «Gigante», è stata colpita dallo stesso seggiolino che l’ha spinta in avanti e l’ha fatta cadere. Uno scivolone che aveva provocato una serie di traumi alla donna che chiedeva di essere di conseguenza risarcita. Per il giudice «la fattispecie va inquadrata nel contratto di trasporto il cui contenuto consiste nell'obbligazione assunta dal vettore, in questo caso la convenuta, di trasferire persone da un luogo ad un altro dietro il pagamento di un corrispettivo per l'ipotesi di trasporto oneroso, come nel caso di specie. Per particolari mezzi di trasporto, quali gli impianti di risalita a movimentazione continua che necessitano, all'inizio e al termine del trasporto di una collaborazione attiva da parte del viaggiatore, nell'accertamento della responsabilità del vettore deve tenersi in debito conto anche la condotta dell'utente. Questi, se non è in grado di offrire la sua collaborazione, è obbligato a segnalare in anticipo eventuali difficoltà. Nel caso di specie, un tale obbligo non sussisteva, perchè la sciatrice stessa ha spiegato di essere abituata ad usare i mezzi di risalita». Un particolare questo che per il giudice fa sì che la responsabilità sia divisa 50 e 50 fra società e sciatrice. E gli impianti dovranno risarcire la donna «solo» di 22 mila euro.













Scuola & Ricerca

In primo piano