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Bonus pubblicità sul nostro sito: ecco quello che c’è da sapere

Le domande vanno presentate dall’1 al 31 ottobre: anche quest’anno verrà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% della spesa sostenuta



Torna il cosiddetto “bonus pubblicità” che anche quest’anno è stato previsto al 50% dal Decreto Rilancio per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani, periodici ed emittenti.

Per il credito d'imposta del 50%, che verrà calcolato sull’imponibile dell’intero investimento 2021, è previsto il limite massimo di 90 milioni di euro, e viene concesso fino a 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e fino a 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

I TEMPI E LA DOMANDA

Per usufruire del bonus fiscale è necessario presentare una "comunicazione telematica" tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate fra l'1 e il 31 ottobre 2021. Il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

CHI NE HA DIRITTO

Possono richiedere l'agevolazione fiscale i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali. Il credito d'imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

Con l’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”), in corso di conversione, il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi: la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione; la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento. Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.

Per maggiori informazioni: https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-pubblicitari-le-novita-introdotte-dal-decreto-sostegni-bis/

















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