tribunale

Multa con fototrappola, automobilista ricorre

La sanzione di 134 euro è arrivata ad una donna che avrebbe guidato la jeep in una strada forestale “vietata”. L’avvocato Antolini: «Multa illegittima»


di Luca Marognoli


TRENTO. C’è un “Grande fratello” che ci spia anche nei boschi. Non attraverso le classiche telecamere di videosorveglianza di cui sono disseminate le nostre città (e che sono utili anche per individuare gli autori di diversi tipi di reati, dalle rapine alle aggressioni fino allo spaccio di droga, talora anche per sorprendere i “furbetti” che smaltiscono i rifiuti in luoghi vietati), ma tramite le “fototrappole”, utilizzate per catturare immagini e video di animali che si riescono a riprendere raramente. Occhi elettronici che hanno la particolarità di essere dotati di sensori di movimento che fanno scattare la foto solo al passaggio degli animali, anche la notte grazie ai led infrarossi di cui sono dotati, e che solitamente hanno degli involucri che ne facilitano il camuffamento (possono riprodurre, ad esempio, la forma di un ramo).

In pochi sanno che le fototrappole, oltre che per ragioni di vigilanza faunistica e boschiva, possono servire anche per “incastrare” dei veicoli a motore. È quanto accaduto ad una donna, che si è vista recapitare dal dipartimento Ambiente e foreste della Provincia una sanzione amministrativa di 134 euro (112 di multa più 22 di spese di notifica) per essere transitata su una strada forestale della val di Non “a servizio esclusivo del bosco senza averne titolo”. Il passaggio del veicolo, un piccolo fuoristrada, sarebbe avvenuto il 12 ottobre 2014, mentre la violazione era stata notificata con raccomandata il 30 dicembre dello stesso anno.

La donna aveva chiesto copia delle foto scattate dalla fototrappola e dell’autorizzazione per l’installazione dell’apparecchio, ottenendo le prime ma non la seconda che - stando al dipartimento - non era richiesta essendo l’installazione “connessa ad attività di indagine di polizia giudiziaria”. Il legale dell’automobilista, Andrea Antolini, con studio a Tione, si è opposto all’ingiunzione di pagamento e il 2 maggio il giudice del tribunale di Trento, Roberto Beghini, si è dichiarato incompetente per territorio mandando il fascicolo al giudice di pace di Cles.

L’avvocato Antolini chiede che l’accertamento sia dichiarato nullo, inutilizzabile o illegittimo perché la rilevazione automatica (mediante le fototrappole) non sarebbe prevista dalla legge generale in materia di accertamento delle sanzioni amministrative, che consente di usare strumenti tecnici ma sempre e comunque in presenza degli agenti, né dal Codice della strada, che prevede l’uso di apparecchiature appositamente omologate (come autovelox e telelaser) e previa segnalazione della presenza delle stesse. La sanzione quindi contrasterebbe sia con la Costituzione sia con la legge sulla privacy: anche la targa di un veicolo - sottolinea l’avvocato - è un dato personale, la cui raccolta può avvenire solo per motivi di polizia giudiziaria (per la prevenzione di reati) e non certamente di polizia amministrativa, per dare la multa a un automobilista.













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