La truffa su eBay non è reato: assolto
Aveva pagato 400 euro per un iPhone mai arrivato. Ma il venditore non aveva dato garanzie di averlo
TRENTO. Aveva acquistato un iPhone pensando di aver fatto un vero affare ma una volta pagato il dovuto (poco più di 400 euro) lo smartphone non è mai arrivato. E dopo alcuni solleciti telefonici ha denunciato il venditore per truffa. Solo che il trentino con 400 euro e un cellulare in meno non ha avuto nemmeno la soddisfazione della condanna. L'uomo (un torinese di 20 anni) è stato infatti assolto. E la sentenza firmata dal giudice Carlo Ancona farà certamente discutere.
Ma iniziamo dai fatti. Siamo nell'agosto dello scorso anno quando il trentino, scorrendo le inserzioni sul portale eBay, ne trova una che propone un iPhone per poco più di 400 euro. Fa i suoi ragionamenti e alla fine decide di acquistarlo. Per farlo deve inviare la somma pattuita su una carta prepagata. Lo fa ma non riceve nulla. Sollecita telefonicamente il venditore ma il telefono non arriva comunque. E quindi parte la denuncia per truffa. La risposta è un decreto penale di condanna da ben 22 mila euro. Il suo avvocato (Mauro Mazzoccoli di Cortina) si è opposto e si è arrivati dunque all'abbreviato davanti ad Ancona. E all'assoluzione.
«Nel nostro processo - spiega - deve provvedersi ad assoluzione, già alla semplice lettura della querela. La tesi di accusa è che in una ipotesi quale quella descritta in accusa, d'inadempimento da parte di un contraente nella dazione di un oggetto venduto in via informatica, per difetto della relativa disponibilità, integri un artificio o raggiro; con individuazione della induzione in errore nella preventiva assicurazione di adempimento all'atto della conclusione dell'accordo, accordo che evidentemente presupponeva la disponibilità dell'oggetto da parte del venditore».
Ancona spiega che per il reato di truffa «occorre che il danno si realizzi per l'attiva cooperazione della vittima tratta in errore. Del resto, se così non fosse, dovrebbe ipotizzarsi un'ipotesi di truffa in tutti i casi di inadempimento o non completo adempimento doloso di una prestazione contrattuale che preveda una prestazione differita rispetto all'altra. Nel caso in specie, viene contestata soltanto una forma di inadempimento: non vi fu induzione in errore sulla concreta esistenza degli elementi essenziali del rapporto, che indussero alla conclusione del contratto; questo prevedeva l'obbligo di consegna dell'oggetto da parte del venditore, ma non anche la previa disponibilità dello stesso da parte sua; ebbe invece a verificarsi un concreto inadempimento, dovuto semplicemente alla sopravvenuta assenza di disponibilità del venditore alla consegna e prima ancora alla acquisizione dell'oggetto del contratto».
Il venditore dunque non aveva mai dichiarato di avere il telefono nè aveva pubblicato la foto. Per vedersi tornare i soldi servirebbe una causa civile.