lettera al comune di riva

Il Ministero: illegittime le sbarre anti-camper

RIVA. Le sbarre a due metri di altezza nei parcheggi di Riva? Sono illegittime. Lo dice, in una nota inviata al Comune, Sergio Dondolini, direttore generale del Dipartimento per i trasporti terrestri...



RIVA. Le sbarre a due metri di altezza nei parcheggi di Riva? Sono illegittime. Lo dice, in una nota inviata al Comune, Sergio Dondolini, direttore generale del Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione VIII del Ministero dei trasporti. La questione, peraltro, non riguarda solo Riva e la sua quindicina di parcheggi sbarrati anti-camper, ma anche - tra le altre località - Arco con la sua decina. «L'installazione di barre limitatrici d'altezza - si legge nel documento - non è prevista da alcuna norma giuridica. Il segnale deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore al'altezza dei veicoli. Se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o a esigenze di carattere tecnico, il divieto è illegittimo e configura inosservanza di norme giuridiche: inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione». Il dirigente fa notare peraltro che con questo divieto viene impedito anche l'accesso a veicoli di dimensioni ridotte che magari trasportino sul tettuccio qualsiasi carico consentito come una bicicletta. «Inoltre l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza». Connaturato alle sbarre limitatrici in altezza è il divieto di sosta nei confronti degli autocaravan, il vero motivo per cui le sbarre si mettono, magari per contrastare il fenomeno del nomadismo, penalizzando i turisti in camper. Ebbene, anche su quel divieto il dirigente ha qualcosa da ridire: «Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in maniera eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo». Perché un conto è campeggiare (e non si può), un altro è parcheggiare (che si può, o, per così dire, si dovrebbe potere). Dondolini invita quindi il Comune di Riva a verificare la coerenza dei provvedimenti emanati e, se del caso, provvedere all'adeguamento della segnaletica installata, nonché alla rimozione delle sbarre limitatrici: «Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l'ipotesi di danno erariale - conclude - per l'eventuale risarcimento di danni». (m.cass.)













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