Appalti di servizio, arriva la «rivoluzione» 

Importante sentenza del giudice Flaim: senza discontinuità di mansioni i lavoratori passano in automatico al nuovo datore


di Luca Petermaier


TRENTO. «Un impatto fortissimo su tutto il mondo degli appalti di servizio come mense, pulizie, biblioteche o portinerie universitarie».

Il segretario della Uiltucs trentino Walter Largher commenta così la sentenza del giudice del lavoro Giorgio Flaim che ha accolto il ricorso di cinque lavoratori (assistiti dal sindacato) contro la Serenissima Ristorazione, azienda subentrante nell’appalto della mensa ospedaliera di Mezzolombardo. La questione è spesso ricorrente negli appalti di servizio (come accaduto anche di recente con l’appalto contestato a Dolomiti Energia di cui scriviamo nel box qui sotto) e ha a che fare con l’obbligo (o meno) del nuovo appaltatore di riassumere alle stesse condizioni contrattuali i dipendenti dell’azienda uscente. Nel caso in questione l’azienda uscente era la Dussman e i cinque lavoratori lamentavano modifiche contrattuali applicate da Serenissima ritenute ingiustificate. L’attività svolta - come sostenuto dalla Uiltucs - era la stessa e per questo, a suo tempo, il sindacato si era mosso per chiedere il passaggio di ramo d’azienda: stesse mansioni svolte, stesse condizioni contrattuali.

L’azienda subentrante, al contrario, ha interpretato il nuovo contratto come un semplice cambio di appalto che offriva la possibilità di assumere “ex novo” i dipendenti con possibilità di ridefinizione autonoma di ogni aspetto del rapporto di lavoro.

La sentenza del giudice Flaim interviene a fare chiarezza anche in Trentino proprio su questo punto. Il giudice ritiene che al caso in questione si debba applicare la legge 122 del 2016 (intervenuta con grave ritardo a conformare la disciplina italiana con quella europea) secondo cui - in caso di continuità di mansioni tra un cambio di datore di lavoro e l’altro - trova piena applicazione la disciplina dell’articolo 2112 del codice civile che prevede la continuità di servizio e quindi il passaggio automatico dei lavoratori senza soluzione di continuità. In sostanza il giudice ha chiarito che il nuovo appaltatore può definire un cambio delle condizioni di lavoro solo in due casi: 1) qualora sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa; 2) siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa.

Nel caso della mensa ospedaliera di Mezzolombardo nessuno dei due requisiti era sussistente per cui sussiste, per il giudice, l’obbligo di applicare le stesse condizioni contrattuali di prima.

Il segretario della Uiltucs Largher e il collega Dino D’Onofrio esultano: «D’ora in avanti questa pronuncia avrà valore per tutti gli appalti di servizio. Al fine di evitare contenziosi su ogni singolo appalto in futuro, chiediamo la convocazione del “tavolo degli appalti” per rivedere la legge provinciale in materia alla luce della sentenza del giudice trentino».













Scuola & Ricerca

In primo piano