giustizia

Tassi pavimento, tolta la maximulta alle Rurali

I giudici del Tar hanno accolto il ricorso della Federcoop contro la sanzione da 600 mila euro comminata dall’Antitrust per le indicazioni alle Casse rurali



TRENTO. La Cooperazione trentina può tirare un grosso sospiro di sollievo, ma ancora di più, molto di più, le Raiffeisen. Il Tar infatti ha accolto i ricorsi contro le maximulte comminate dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza alla Federazione della Cooperazione e a 14 Raiffeisen dell’Alto Adige. La multa nei confronti della Federazione era di 599 mila euro e l’accusa era quella di aver dato indicazione alle casse rurali su quali tassi di interesse applicare e, in particolare, di aver fissato dei cosidetti tassi pavimento, ovvero delle soglie minime oltre le quali non si poteva svendere. Alle Raiffeisen, invece, veniva contesttao di aver organizzato un vero e proprio cartello e, per questo, il totale delle multe era molto più alto, circa 27 milioni di euro.

Sia la Federazione della Cooperazione che le Raiffeisen hanno impugnato le sanzioni davanti al Tar del Lazio, competente in quanto l’Autorità ha sede a Roma, e ieri si sono viste dare ragione. La Federazione della Cooperazione si era sempre difesa sostenendo di aver seguito le indicazioni della Banca d’Italia.

I giudici del Tar hanno condiviso la tesi della Federazione: le Casse Rurali operano a livello locale nei rispettivi comuni di riferimento e in regime di mutualità, quindi è improprio parlare di mercato concorrenziale. Federcoop aveva elaborato uno strumento tecnico esclusivamente per esigenze contabili di trasparenza e coerenza del bilancio con i principi internazionali.

L’Antitrust aveva multato per 599.963 euro la Federazione Trentina della Cooperazione “per aver indicato alle Casse un tasso di riferimento per i mutui limitando così il confronto competitivo nel mercato degli impieghi”.

In realtà la Federazione era intervenuta nelle sue funzioni di consulenza ed indirizzo, per dare a quelle Casse Rurali che l’hanno interpellata e alla loro software house un parere tecnico su come contabilizzare alcune fattispecie di tassi variabili, come impongono le regole contabili internazionali (i cosiddetti IAS).

I giudici hanno quindi riconosciuto che la Federazione aveva agito pienamente e con responsabilità il suo ruolo di assistenza e controllo previsto dallo statuto e dalla legge regionale.

Nella sua difesa – rappresentata dallo Studio Clifford-Chance di Roma – la Federazione ha evidenziato che «le Casse Rurali devono operare secondo principi di localismo e mutualismo, in forza dei quali la possibilità che le stesse, localizzate in comuni diversi della provincia, operino in concorrenza tra di loro è estremamente ristretta». I giudici amministrativi hanno riconosciuto che «le Cr-Bcc devono esercitare il credito prevalentemente nei confronti dei soci, e che il principio del localismo impone alle stesse di esercitare la loro attività all’interno di ben determinate zone di competenza territoriale. Quindi non è configurabile un unico mercato concorrenziale». Per questo motivo i giudici del Tar del Lazio – presidente Carmine Volpe - hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento sanzionatorio. «Una buona notizia – commenta il presidente Mauro Fezzi - che conferma la correttezza della azione della Federazione».

«La sentenza restituisce serenità ai colleghi e colleghe impegnati ogni giorno nella consulenza e supporto alle nostre cooperative», ha affermato il direttore Alessandro Ceschi.













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