la sentenza

Parcheggi blu, multe «regolari»

In Cassazione il caso di via Perini. Per i giudici la vicinanza al centro giustifica l’assenza di stalli bianchi



TRENTO. In via Perini i parcheggi possono essere a pagamento anche se questo è contrario a quanto previsto dal codice della strada che prevede la presenza di parcheggi liberi dove ci siano degli stalli blu. A ribadire il concetto è la Corte di Cassazione che ha in questo modo rigettato il ricorso presentato da sei trentini multati. Che sono arrivati fino alla suprema corte chiedendo l’annullamento delle sanzioni che erano state loro inflitte. Multe motivate dal fatto che le loro auto erano state «beccate» in sosta sugli stalli blu senza che fosse stato pagato il quantum richiesto per il parcheggio.

È una questione annosa quella dell’applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo sette del codice della strada che impone, appunto, ai Comuni di realizzare zone a parcheggio libero nelle vicinanze di quelli a pagamento. Che recita: «Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta».

Forti di queste indicazioni in sei cittadini-multati si sono presentati alla giustizia chiedendo che le loro multe per la sosta non pagata fossero annullate visto che in quella zona non c’erano sufficienti parcheggi bianchi. E sono arrivati fino alla Cassazione che però ha dato loro tolto, chiarendo come quel comma dell’articolo 7 del codice della strada, sia elastico.

Nel testo stesso c’è specificato che l’obbligo di stalli bianchi non sussista all’interno di un’area pedonale, nella zona a traffico limitato e «in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico». Ed è in quest’ultima definizione che la Cassazione, come il tribunale di Trento in precedenza, fa ricadere il «caso» di via Perini.

«Il tribunale, sulla scorta della normativa richiamata, ha statuito - si legge nella sentenza della cassazione - che nel piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento la zona dove sono state elevate le contravvenzioni è definita area di seconda corona centrale che mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle distanze dal centro storico – 500/600 metri – interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all’articolo 7, comma 8».

Nel ricorso i multati avevano sottolineato come «l’area di seconda corona in cui ricade la via, è ben lungi dall’avere le caratteristiche dell’area centrale storica, ed è addirittura separata da questa dall’area di prima corona centrale». Una sottolineatura che però non cambia la posizione dei giudici che sostengo come questo «non supera la valutazione discrezionale dell’amministrazione ed indirettamente conferma la contiguità che giustifica la deroga». Quindi le multe vanno pagate.

 













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