il comune di ton ha risolto il contratto 

Problemi igienici al cimitero, ditta esonerata 

Dal dicembre 2017 non avrebbe osservato normative e disposizioni dell’amministrazione   



TON. La giunta comunale di Ton ha deciso di procedere alla risoluzione del contratto con la ditta di onoranze funebri alla quale era vincolata per il servizio di necroforo fossore per il triennio 2017-2019. Il Comune sostiene che a partire da dicembre 2017 la ditta affidataria del servizio abbia posto in essere una serie di condotte che evidenziano come nell’esecuzione del contratto non abbia osservato né la normativa vigente, né quanto disposto di volta in volta dall’amministrazione comunale. “Il ripetersi di tali inosservanze ha reso pregiudizievole la situazione igienico - sanitaria all’interno del cimitero di Vigo di Ton – si legge nella delibera della giunta – e insostenibile il servizio per l’amministrazione e la sua organizzazione interna. Il ripetersi di questi comportamenti costituisce un gravissimo inadempimento contrattuale, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto tra le parti”.

Il 20 giugno l’amministrazione comunale notificava dunque alla controparte l’intenzione di procedere in tal senso, contestando nello specifico le condotte e i comportamenti all’origine della decisione. La società appaltatrice, tramite i legali di fiducia, replicava il 28 giugno. Ma le osservazioni e le contestazioni, secondo l’amministrazione “appaiono palesemente infondate. La società – si legge ancora nella delibera – non contesta in alcun modo di essersi sottratta alle ripetute richieste dell’amministrazione, che sono da ritenersi, all’evidenza, oltremodo legittime, in quanto rispettose non solo della vigente normativa, ma pure della buona fede e correttezza contrattuale”. Per queste ragioni, quindi, il Comune di Ton ha ritenuto di non poter accogliere le osservazioni della società, né tantomeno la proposta transattiva di risoluzione consensuale e immediata del rapporto contrattuale a fronte dell’integrale rifusione delle spese legali sostenute. Riservandosi inoltre, all’esito della risoluzione del contratto prospettata, di richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti “in conseguenza della gravissima condotta tenuta dalla società stessa”. (f.b.)













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