la sentenza

Morì a 7 anni per uno scontro con una compagna, scuola condannata anche in appello

Bolzano, la piccola Manal morì nel 2009 per un’emorragia cerebrale dopo uno scontro accidentale in cortile: “Soccorsi inadeguati”. Esclusa la legittimazione per la maestra: non doveva andare a processo



BOLZANO. Manal, la bambina di 7 anni deceduta per un’emorragia cerebrale nel 2009 dopo lo scontro con un’altra alunna nel cortile della scuola elementare «Martin Luther King» di Bolzano, avrebbe potuto essere salvata se fosse stato chiamato subito il 118.

A confermarlo è la sentenza n. 133/2021 della Corte d’Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, che conferma la condanna della scuola.

Già due anni fa il Tribunale di Bolzano si era pronunciato in tal senso condannando la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Istituto Comprensivo «Bolzano - Europa 2» a risarcire i famigliari della bambina dei danni patiti di 1 milione di euro.

La Corte d’Appello ha quindi aderito alla tesi dei legali della famiglia della piccola, gli avvocati Paolo Corti e Christian Dorigatti, riconoscendo che fra il momento immediatamente successivo al trauma e la consegna dell’allieva ai genitori, la scuola non ha adempiuto all’obbligo di protezione dell’allieva medesima attraverso una corretta gestione dell’emergenza.

“Per una corretta gestione dell’emergenza sarebbe stato sufficiente contattare il 118 fornendo tutte le informazioni sulle circostanze del caso, utili alla valutazione della situazione da parte di personale medico”, come del resto previsto dal “Vademecum Inail per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole che prevede per gli addetti al primo soccorso di effettuare il prima possibile una telefonata al 118 per attivare la catena del soccorso e definisce il trauma cranico un’emergenza che richiede sempre la chiamata al 118”, scrivono i giudici. 

La pronuncia soddisfa noi  ma soprattutto i famigliari di Manal, che 12 anni dopo la morte della loro piccola “hanno visto ribadito come la responsabilità dell’accaduto sia da addebitare in via esclusiva al personale insegnante presente al tragico incidente e in alcun modo ai genitori della bambina”, commentano i legali dlela famiglia. 

Soddisfatto anche l'avvocato Nicola Nettis, che assiste l'insegnante che in primo grado era stata condannata al risarcimento. "Per quanto riguarda la posizione della maestra - spiega il legale  bolzanino - la sentenza in appello è stata riformata. All'insegnante, infatti, è stata esclusa la legittimazione e, di fatto, lei non doveva essere chiamata in giudizio, con tutto quel che ne consuegue per il discorso relativo alle spese di giudizio e al pagamento delle stesse" .













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